Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
́5"2 ORDINAMENTI INTORNO ALLA CONDOTTA.
tationi di cavalieri, cavalcatori, cavalli palafreni, ronzini et muli et pedoni predecti, colle decte paghe. Questo etiam salvo et dichiarato, che per li scambi delli cavalli morti, et etiam per cavalli di minore stima di fiorini trenta scambiare, lo capitano over conoslabile nullo pagamento fare sia tenuto per lo decto mutare.
XXII.
Che li soldati del Comune, cavalieri et pedoni, siano punitidelle baractarie et tradimenti che commectesseno.
Item, che se alcuno soldato del Comune di Firenze, chosi cavalieri chome pedone, da qui inanti commectesse contra il Comune predecto, over il danno del decto Comune, alcuno tradimento, baractaria overo inganno e dolo, possa et debbia essere condempnato et punito per messer la potestà, over capitano, over executore delli ordinamenti della justitia del Comune et popolo di Firenze, over per messer lo capitano della guardia della città di Firenze presenti, et che seranno per li tempi, ad loro arbitrio, raguar-data la qualità de lo excesso. Et che i decti podestà, capitano, executore et capitani di guardia, et catuno di loro, ad ogne denuntia o relazione delli officiali della condocta, over d'alcuno di loro, possano, sian tenuti et debbiano inquirere et procedere contra cotali soldati, et quelli soldati, sie cavalieri chome pedoni, punire et condempnaro di quelli tradimenti, baractaria over dolo, in avere et in persona, ad loro et di catuno di loro arbitrio, raguardaudo la qualità dello excesso.
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