Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ģ5"2 ORDINAMENTI INTORNO ALLA CONDOTTA.
di compera o altro titulo di alienatione ricevente, libro cinquanta di piccioli per ciascuno di loro et quante volte ; la quale pena si debbia tórre per messer lo executore delli ordinamenti della justitia. Et neentemeno, cotal cavallo, palafreno over ronzino over mulo, siano tenuti et debbiano questi cotali che comperasseno, o che per pengno o alie-nagione ricevesseno, restituire et rendere ad quello soldato senza alcuno pregio o denaio over restitutione di pecunia, se in prima non avesse avuta la licentia dalli officiali della conducta che per tempo et tempi fosseno, di decti cavallo, palafreno, ronzino over mulo, chosi ponere et ricevere in pegno. Et che di tutte et singule le predecte cose catuna persona possa denuntiare et accusare segretamente et in palese, etiam senza pagare gabella, contrafaccienti lo executore delli ordinamenti della justitia : li quali denun-tiatori et accusatori abbiano la metade delle condempna-gioni che per quelle denuntie over accuse seguitasseno, la qual metą lo decto messer executore pagare faccia ad decti denuntiatori et accusatori; et etiam gli officiali della conducta per juramento delle predecte chose inquirere possano, siano tenuti et debbiano, et quelli li quali delle decte chose troveranno colpevoli, siano tenuti di referire et rapportare ad messer lo executore delli ordinamenti della justitia. In delle quali chose tutte et singule sopradecte, lo decto messer executore et suoi judici abbia cognitione, jurisdi-tione et arbitrio, et cognoscere et procedere possa sicchome in criminali si procede, secondo la forma delli statuti del decto Comune, over sicchome ad lui parrae, senza strepito et figura di judicio, et punire nelle decte chose ogne ap-pellatione over oppositione rimosse.
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Comune
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