Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere.
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XXIV.
Come si possa concedere ad certo modo licentia a conostabili o capitani, o ad cavalieri o ad pedoni.
Itera, provideno, stancarono et fermarono li decti officiali della conducta nulla licentia si possa o debbia concedere ad alcuno conostabile over capitano sì di cavalieri chome pedoni, o di soldati del decto Comune nè ad quelli cavalieri o pedoni, nè ad alcuni podesMili over capitani et castellani di qualunque cittadi, terre overo castella, rocche et fortesse del Comune di Firenze, overo le quali per lo decto Comune si tengono et guardansi, over che si terranno et guarderanno, se in prima la decta licentia, absente quelli lo quale la domanda et in sua absentia, si faccia et facto sia segreto scruptinio et partito ad fave nere et bianche, et che si vincha il partito per le due parti dei decti officiali della conducta ; et oltre overo altramente la decta licentia dare non si possa, et data non vallia.
XXV.
Che soldati oltramontani non possano essere costretti per alcuno debito infra uno mese finito lo soldo loro.
Item, che nullo oltramontano lo quale stesse ad soldi o servigi del Comune di Firenze, over dopo uno mese dal die che casso over rimosso fosse da decti servigi over soldi, over lo decto servigio o soldo avesse compiuto over finito, possa o debbia essere preso o ditenuto o convenuto nè in avere nè in persona. Et che extegina nè presura di cavalli, armi over beni di loro over d'alcuno di loro si possa fare nel tempo,predecto, over infra quel tempo, ad petitione
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