Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      delle milizie straniere. 473
      10 tempo il quale pagare si dovesse al Comune predecto, cioè in fine in libre sedici et soldi sedici et denari diece di piccioli per centinaio della livra per anno et a ragione dell'anno; et etiam lasciare possano et ad loro sia licito per lo Comune di Firenze, et vice et nome del decto Comune, ad quelli comperatori li quali chosi inanti il tempo
      11 quale pagare fosseno tenuti et dovesseno per quelle gabelle et rendite alcuna quantitade di pecunia pagassero per inanti chome decto ene, questi doni, dampni et interesse possano dare et lasciare chome decto è, si che ad fare alcuna restitutione al Comune predecto per pagamento lo quale ricevesseno per questi doni, danni et interesse, non sianno per alcuno modo tenuti.
      XXVII.
      Come li officiali della Conducta non possano consegnare oltre X cavalli alla piaza de' Priori.
      Item, che li decti officiali della condocta non possano ne ad loro sia licito alcune consegnagioni di cavalli fare o far fare, li quali inanti et poi quelle consignagioni correre facciano in della piazza o sopre la piazza del palagio del popolo di Firenze, overo presso quella piaza per spatio di ducento braccia, oltre lo nomero et quantità di diece cavalli per catuno die, ad pena di libre ducento di piccioli per catuno de' decti officiali per catuna volta, et quante volte contra ciò facesseno ; cassando ogne altra reforma-gione over statuto Io quale delle predecte chose nè di questo facesse altra mentione.
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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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