Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
XXVIII.
Chome li notari della Conditela siano tenuti di consegnare li adi et le scriplure infra XV giorni.
Item, providero et ordinarono et stantiarono, che lo notaio delli officiali della conducta che fie per li tempi al decto officio, sia tenuto et debbia rassegnare et consignare ad decti officiali della conducta li quali fieno per li tempi, in forma publica tucte et singule scripture et acti per quello notaio scripte et compilate in quello officio, infra quindici die dal die che lascerà 1' officio, ad pena di libre cinquanta di piccioli.
XXIX.
Delle pene le quali si debbono tollere alti notari della cun-dotta li quali saranno all'officio, et ad messi della conducta.
Item, che li officiali deputati et che saranno per inanti deputati sopra i defedi de'soldati del Comune predecto, possano, siano tenuti et debbiano occultamente et in palese inquirere contra lo notaio et scriptore del loro officio et messi, se alcuna chosa ricevesseno over domandasseno oltre overo altramente che ricevere dovesse dal Comune di Firenze, per nome o cagione di loro salaro over provisione del decto Comune over d'alcuno soldato; et se trovasseno contrafacto, rapportare ad messer lo executore delli ordinamenti della justitia. Et neentemeno lo decto executore inquirere possa contra loro, se alcuna chosa avesseno over domandato o ricevuto oltre o altramente che decto sia di sopra; et se contra ciò fare fie trovato, lo decto notaio sia punito et condempnato in libre ducento di piccioli ; e '1
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