Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere.
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dccto messo, se trovato fie colpevole, in libre cento di piccioli per catuna volta; et sicchome baractiere, et ad resti-tutione di ciò che preso o ricevuto avesse non devutamente, et in perpetuo non possa avere officio over honore dal Comune predecto. Et che la podestà, el capitano et lo execu-tore delli ordinamenti della justitia, et catuno di loro et loro judici presenti et che saranno sopra et delle predecte chose possa cognoscere, procedere et punire in delle pene che si contengono in questi ordini. Salvo et dichiarato, che delle predecte chose non si possa nè debbia per alcuno di loro cognoscere over procedere contra li predecti, passato il tempo di sci mesi dal die che li detti excessi si com-mècteranno, sicché in questo corra et abbia luogo la pre-scriptione di sei mesi.
XXX.
Che li camarlinghi della camera del Comune debbiano pagare ol capitano della guerra et ad li altri soldati li loro soldi.
Item, che li camarlinghi della camera del Comune predecto li quali seranno per li tempi, di qualunque pecunia del Comune predecto possano, sian tenuti et debbiano dare et pagare al capitano generale della guerra del Comune predecto, et etiam ad tutti et singuli soldati, chosi cavalieri chome pedoni, ad quelli che sono conducti et che si con-duranno per li officiali della condocta ad soldi et ad servigi del decto Comune, et ad quelli li quali servisseno overo che avesseno servito al Comune predecto senza essere conducti, ad quali si provedesse over proveduto fosse che si dovesse pagare della pecunia del Comune predecto per quelli ufficiali, chom'è scripto di sopra, de'servigi loro et delle mende de'cavalli de'decti soldati et cavalieri, secondo et appresso le conducte et provisioni, over le conducte tanto,
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