Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
sopra li defecti de'decti soldati, se alcuni defecti avessero; et etiam se non si trovasseno alcuni defecti, expressainente scrivere o scrivere fare non, o chome non fosse trovato in defecto. Et oltre o per altro modo nulla poliza d'alcuna » quantità non si possa fare nè paghamento fare per li camarlinghi predecti, se imprima sopra cotale poliza non si scriveno o pongnonsi tutti li defecti di tal capitano o cono-stabile di cavalieri o di pedoni, al quale conostabile over capitano et soldati fare si dovesse paga di alcuna pecunia ; et questo si intenda et luogo abbia in quelle paghe le quali fare non si possono senza poliza di defecti avere.
XXXIII.
Che li camarlinghi della camera possano pagare al capitano delli berrovieri overo fanti de' Signori Priori di loro salari.
Item, acciocché ad debiti et ordinati termini et tempi si paghi et pagare si possa et debbia al presente capitano di. . . . et ad quello che fie per li tempi di cento berrovieri li quali sono et essere débbono ad servigi dell' officio de'signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia, et ad quelli berrovieri li loro salari et soldi, acciocché bene armati et forniti d'arme bizognevoli siano, et quelle armi abbiano et tegnano, et con quelle servano et servire possano alli offici predecti, provviddeno, ordinarono et stantia-rono, che i camarlinghi della camera del decto Comune che seranno per li tempi, della pecunia del Comune pre-decto deputata, et che sarae deputata alla capsa della conducta per li pagamenti fare ad soldati del Comune di Firenze, cavalieri et pedoni, et per altre cagioni dichiarate in quella deputagione possano et a loro sia licito, siano tenuti et debbiano liberamente, licitamente, senza pena et
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