Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere.
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senza loro prejudicio, dare et pagliare al decto capitano che sarae per li tempi, salario a lui per la sua persona debito, ordinato et stantiato, over che si ordinasse et stancasse per vigore della electione di loro facta o che si farae per li signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri della Justitia et Dodici buoni uomini del mese d'agosto proximo passato, et che per inanti si farą, et ad quello tempo et quando et sicchome in della decta electione pienamente si contene. Et" etiam possano dare et pagare della pecunia predecta salari dei decti cento berrovieri, de' quali lo decto presente capitano et quello che sarae per li tempi, ad quella persona et persone, et ad et in quella quantitą et in quello modo , forma et quando et sicchome in della decta electione del presente capitano et che serac per li tempi pienamente si contene, o che si conterrae in quella electione che per li tempi si farą. Et che li officiali della condocta siano tenuti et debbiano almeno una volta per catuno mese rassegnare o rassegnare fare lo decto capitano et berrovieri, et li defecti i quali troveranno al tempo della loro paga al decto capitano et berrovieri ritenere fare per li camarlinghi della camera del Comune di Firenze; et etiam i frati guardiani della camera dell'armi del palagio del popolo di Firenze, et catuno di loro possano ad loro volontą rassignare lo capitano et berrovieri predecti. Et che lo decto capitano et berrovieri siano tenuti et debbiano sč consegnare dinanti ad decti officiali della conducta, quante volte ad decti officiali overo ad quattro di loro parrae, ad pena ad quel capitano et berrovieri, la qual ad decti officiali over ad quattro di lor piacerą di ritenere per lo Comune predecto.
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