Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
XXXIV.
Che ser Nicolao di ser Juncta da Castel Fiorentino sia notaio dell' ufficio della Condocta.
Item, li decti officiali considerando che ad decti offi-"ciali per et da parte de'Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia del popolo et Comune di Firenze, et per li officiali della condocta che sono per li tempi, fue con grande affe-ctione proposto, che tante cose allo officio della condocta occorrenti erano et sono da fare e da scrivere, che uno notaio il quale è uzato d'essere all'officio della condocta non basta, et che per lui non si puote né potrebbe tutte quelle cose le quali occorreno in del decto officio scrivere, et clic di bizogno è per evidente utile del Comune di Firenze all'officio presente et che serae per li tempi alla conducta; etiam uno altro notaio avere et essere ivi deputato ad scri-viare tutte et singule quelle chose le quali abbisognano all'officio della conducta, et volendo provedere n^ per defedo di ciò le conducte, le provisioni, lo scrivere delle lettere, et altre chose bisognevoli al decto officio per alcun modo non si ritardino, set compiutamente et bene si facciano et fare si possano ad tempi debiti ; et congnnscendo evidentemente la industria et la experientia del discreto homo ser Nicolao di ser Juncta da Castel Fiorentino notaro, et della aperta lieltà et sollecitudine di quello che in del decto officio utile è per lo decto Comune ae avuta et ae ; in piena concordia et di uno animo providcno, ordinarono et fermarono, che il decto ser Nicolao sia, aversi et essere possa et debbia per cagione delle decte chose notaio et scriptore del decto officio et officiali della conducta. Et che gli officiali della conducta che sono et li quali per li tempi saranno quandunque, over quattro di loro, etiam
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