Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
over le quali faranno fSre in delle predecte chose, over alcuna di quelle, et ad presso et intorno di quelle, o loro observantia et executione, valliano et tengano et irrevocabilmente si debbiano observare et executione mandare per messer la podestà, capitano, executore delli ordinamenti della justi-tia, et loro et ciascheduno di loro judici et famillie, et per li camarlingho et camarlinghi della Camera , et tutti altri officiali del Comune et del popolo di Firenze che sono et saranno per li tempi, et per catuna altra persona alla quale s'apparterrae la observanza delle decte chose. Veramente, in quelli che sono condurti et che si conduceranno per li decti officiali in de'decti modi si facciano li partiti tra decti officiali ad segreto scruptino con fave nere et bianche, et cinque di loro almeno debbiano essere presenti et in concordia, et altramente le decte conducte non si debbiano fare.
XXXVI.
Come li decti officiali possano tenere la casa c habitano ad fare l'officio loro.
Item, che li decti signori officiali della conducta possano et alloro sia licito stare et dimorare per lo decto Comune di Firenze, per lo decto loro officio fare, in della casa del decto Comune in della quale al presente dimorano, posta sopra la piaza del palagio del popolo di Firenze, in della quale casa possano liberamente stare senza alcuna pigione pagare.
XXXVII.
Che li camarlinghi possano pagare certo salaro ad messer Deccho da Fichine.
Item, li predecti officiali, acciocché li statuti, ordinamenti et provisioni et stantiamenti facti per li decti offi-
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