Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
sufficiente et buono, di valuta et di stima di fiorini cinquanta d'oro, et uno palafreno di valuta almeno di fiorini venti; et ciascuno altro cavallo d' arme sia almeno di valuta di fiorini trenta d'oro ; salvo, excepto et riservato, che se alcuno soldato da cavallo volesse consignare cavallo di minore stima di fiorini trenta d'oro extimato, et fosse di extimo et sia di venticinque fiorini overo oltra infine in trenta fiorini d'oro, over che sia cavallo di minore extimagione di fiorini venticinque, extimato et sia di stima di fiorini venti over oltra, infine in venticinque fiorini d' oro ; che li decti officiali della conducta o quattro di loro possano et alloro sia licito quelli cavalli delle decte minori extime ricevere et consignare ad soldi del decto Comune ; acciò veramente che ad quello cotale cavalieri si debbia et possa ritrahere, lo quale consignasse cavallo di monta et di minore extimo di fiorini trenta, extimato venticinque fiorini over oltra infine in trenta, si debbia et possa ritrahere del soldo di questo cotal cavalieri fiorino uno d' oro per mese et di catuno mese et ad ragione del mese. Et imperció ad quello cavalieri lo quale consignasse cavallo di decta minore extima, cioè di extimo di fiorini venticinque, extimato tanto fiorini venti d'oro, over oltre, infine in venticinque, si debbia et possa ritrahere del suo soldo et pagare suo soldo fiorini due d'oro per catuno mese et ad ragione del mese. Questo dichiarito, che se questi cotale et cotali cavalieri volesseno li decti cavalli melliorare et consegnare cavalli di decta extima di fiorini trenta d'oro over da inde insuso ; in quello caso, cotale permutagione far si possa senza pagamento d'alcuno diricto over gabella di cotale permutagione, e cosi in quello caso della decta permutagione possano interamente avere li soldi a loro promessi.
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Comune
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