Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere.
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XXXIX.
Che li cavalli, palafreni, ramini et muli de soldati si debbian consegnare, extimare et marcare.
Item , che tutti et singuli cavalli, palafreni et ronzini et muli consignare si debbiano per pelo et per sengno, et marcare col ferro caldo con sengno apparente, et che li decti cavalli debbiano essere extimati per quelli mariscalchi li quali fieno electi per li officiali della conducta che seranno per li tempi. •
XL.
Che li conostabili, capitani et soldati, siano tenuti di andare in ciascuna parte ove piacerà alli signori.
Item. che siano tenuti li decti capitani over conosta-boli et li loro cavalcatori tutti insieme, che staranno ad soldi et servigi del decto Comune di Firenze, con li loro cavalli, palafreni, ronzini et muli et armi, andare, stare et cavalcare ad qualunque luoghi et terre et parti, et in ciascune parti, terre et luoghi, etiam se bizognasse fuore della provincia di Toscana, ad ogne volontà et comandamento de'signori Priori dell'Arti et Gonfalonieri di Justitia, overo delli officiali della conducta, senza accrescere alcuno soldo: ad pena di fiorini cinquecento d'oro per catuno et catuna volta.
XLI.
Di punire tutti quelli li quali non obediscono.
Item, siano tenuti li decti capitani et conostaboli, per sé et per li loro cavalcatori, se cavalli et ronzini non
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