Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
consegnasseno chome decto ene, overo che inobbedienti fosseno, di loro soldo scontare et condempnare in delle pene et defecti secondo la forma delli ordini dell' officio della conducta, etiamdio pagare per li scambi delle persone, de'cavalli, de'palafreni, de'ronzini et de'muli, sicchome si contiene in delli decti ordinamenti della conducta,
XL11.
Che li soldati siano temiti observare gli ordini della conducta.
Item, siano tenuti i decti capitani et conostabili et decti loro cavalieri, tutti statuti, ordinamenti, provisioni et reformagioni, et pacti della conducta, facti et quali si faranno, socto legame di saramento, observare et fare observare, et contra non fare; acciò veramente che i decti officiali della conducta non possano ad decti conostabili over ad loro cavalieri menimare li soldi over li pacti predecti, over le infrascripte chose mutare durante la loro conducta.
XL1II.
Che li capitani et conostabili, cavalieri et pedoni soldati, debbiano obedire al Capitano della guerra.
Item, li decti conostabili over capitani, et li loro cavalieri siano tenuti et debbiano obedire al generale Capitano della guerra, et ad quelli il quale tenesse suo luogo, over il quale si deputasse per li signori Priori dell' Arti et Gonfalonieri di Justitia sopra li decti soldati, se ad decti Priori et Gonfalonieri di Justitia et officiali della condocta parrae. Et se contrafacesseno, siano puniti allo albitrio di decti officiali della conducta.
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Capitano Capitano Priori Arti Gonfalonieri Justitia Priori Gonfalonieri Justitia
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