Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
delle .milizie straniere.
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XL1V.
Di mendare li cavalli, et quello che li officiali hanno ad fare intorno a questa materia.
Itera, che tutti et singuli cavalli de' decti capitani et de' decti loro cavalieri, over d'alcuno di loro, li quali mo» risseno, occidessensi, perdessensi, o che si magangnasseno overo si tollesseno in alcuna bactallia, overo avisamento o riscontro lo quale si facessi colli inimici, over contra gli inimici del Comune di Firenze, si mendino et mendare si debbiano per lo Comune di Firenze ad colui overo ad quelli al quale overo ad quali fosseno secondo lo extimo lo quale facto si trovasse per li officiali della conducta di quelli cavalli li quali morti, occisi, perduti o magangnati o tolti fosseno over seranno, chome decto ene ; facta in prima fede alli officiali della conducta per publica carta o testimonii degni di fede, della morte, occisione o perdimento o ma-gagnamento over tollimento di cotali cavalli, li quali morti, occisi, perduti, magangnati over tolti si dicesseno; et per quello modo et per quella forma, et siccome di sopra è scripto in del tredici capitulo, posto socto la rubrica : Delle prove fare della ocrisione de' cavalli li quali mandare si debbono per lo Comune di Firenze. In delli altri veramente casi, a decti capitani et a decti loro cavalieri non si mendino nè mendare si debbiano per lo Comune di Firenze: et che li decti officiali della condocta possano, siano tenuti et debbiano per juramento, infra quindeci die vegnenti dal die che ad notitia de' decti officiali sie pervenuto alcuna carta della morte over della occisione, perdimento o magangna-mento o tolta d'alcuno cavallo, del quale si dicesse devere fare menda, deliberare et provedere quello che a loro par-rae di deliberare et provedere sopra la menda predecta,
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