Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici
ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
cioè se fare si debbia la decta menda o non fare. Et in caso che deliberasseno che fare si dovesse, possono, sian tenuti et debbiono etiam infra predecti quindici giorni, far fare la poliza del pagamento di cotale menda; et neentemeno, etiam dopo il decto termine di quindici die, possan quelli officiali et a loro sia licito deliberagioni et provisioni fare sopra la menda predecta, et polizze far fare del pagamento della decta menda. Questo adiuncto et dichiarato, che nulla menda fare si possa overo debbia d'alcuno palafreno, ronzino over mulo.
XLV.
Che se alcuno avesse emenda d'alcuno cavallo, sia tenulo di rimettere l'altro cavallo infra oclo die dal die che riceverà la emenda.
iItem, che quelli o coloro di cui o de' quali fosse cotale cavallo morto, preso, occiso o magangnato o perduto o fedito, del quale fare si debbia a lui alcuna menda, perda la metà del salaro et del soldo di quello cotale cavallo, over ad lui per quella metade non si debba dare paga di soldo infine che '1 pagamento della menda predecta facto fosse. Et avuto lo pagamento della menda predecta, sia tenuto et debbia 1' altro cavallo in luogo di cotale cavallo morto, occiso, magangnato, fedito, perduto o tolto consegnare, et scrivere fare, intra odo die dal die del pagamento di cotale menda inanti. Et se non consengnasse intra decti odo die, non debbia avere alcuno soldo per quelli odo die, over per altro tempo il quale oltre li decti octo die quello cavallo indugiasse ad consegnare, et che le decte mende fare si possano et debbiano per le extimagioni et secondo le extimagione facte di quelli cavalli. Et catuno di cui fosse lo cavallo occiso, morto, ferito, magangnato o perduto over tolto, in Lombardia sia tenuto intra quin-
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Lombardia
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