Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      ì5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
      che per loro si prenderanno, siano et pertenere debbiano al Comune di Firenze, et socto forza et signoria del decto Comune si tengano et tenere si debbiano : altramente, over per altro modo, la decta paga doppia avere non possano nè debbiano.
      XLVII.
      Quando li soldati pilliasseno alcuna terra, che la terra debbia essere del Comune di Firenze, et li arnesi siano de'soldati guadagnati in della presura.
      Item, se advenisse che li decti conostabili over capitani, per sé over con altrui virilmente, o per loro industria pilliasseno , ellino o alcuno di loro, alcuna terra, castello, forteza o luogo, tutte le chose o arnesi le quali guada-gnasseno, siano loro; et la terra o castello, o la habita-tione della terra et del castello, rimanga et rimanere debbia al Comune di Firenze. Questo adiuncto et dichiarato, che se quella terra, città over castelle, over terra o luogo, la quale o lo qual si prendesse o avesse per cagione d' alcuno pacto o tractato o compositione, non si possa over debbia domandare o avere per nome di soldo, oltra lo sim-plice soldo uzato, né ad loro fare si possa over debbia alcun pagamento per cagione di cotale presura, se non lo decto simplice uzato soldo. Nè alcune chose stanti in delle decte terre, cittadi, forteze, castella over luoghi, non possano avere over domandare.
      XLVI1I.
      Di ricomperare per lo Comune di Firenze li prigioni presi per li soldati.
      Item, che se li decti capitani over conostabili, over alcuno di loro, over alcuno di loro gente, faccendo guerra


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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