Storia dei comuni italiani di Paolo Emiliani-Giudici

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      ė5"2 ordinamenti intorno alla condotta.
      rilaxati ad fede, over per altro modo, i quali, chosi rila-xati, non eavaleasseno colli cavalli et armi devute et tempi bisongnevoli, etiam non debbiano avere alcuno soldo nč salario per alcuno tempo da decti due mesi in lae, per lo tempo il quale fosse advenire, per alcuna cagione nč modo.
      L.
      Che li soldati possano rimectere scambi di volontā delli officiali della Conducta ad certo modo.
      Item, che i decti eonostabili et capitani, et catuno di loro, possano rimuovere li compagni suoi, cavalli, palafreni, ronzini et muli, et rimectere in luogo ad volontā et conscenza delli officiali della conducta, pagando per scambio secondo li ordinamenti presenti che di sopra sono, meliorando cotale cavallo lo quale si rimeclesse. Questo dichiarato, che questo pacto non si extenda nč luogo abbia ad quelli soldati li quali rimectcsseno alcuno cavallo in luogo d'altro suo cavallo morto; set quello rimectere pos sano secondo la extima dichiarita in delli ordinamenti della conducta.
      LI.
      Ch' e' capitani et collocabili di cavalieri et pedoni debbiano avere copia di loro monstre et de loro cavalli, cavalcatori, palafreni et ronzini.
      Item, che i decti capitani et eonostabili possano et avere debbiano inscriplo in carte di bambace tutti et sin-gidi suoi cavalli, palafreni, ronthini et muli, et loro cavalcatori, sie et chome scripti sono in del libro delli officiali della conducta, salvo che nulla extiniagionc possano over debbiano avere.


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Storia dei comuni italiani
Volume Terzo
di Paolo Emiliani-Giudici
Felice Le Monnier Firenze
1866 pagine 566

   

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Conducta