I primi due secoli della di Pasquale Villari
IL PREDOMINIO DI FIRENZE IN TOSCANA 207
A questo medesimo fine miravano ancora altre leggi. Troviamo infatti due provvisioni deliberate alla quasi unanimità il 30 giugno ed il 3 luglio 1290.1 Con esse si proibiva severamente a tutti coloro che erano a capo delle Arti di far monopolio, accordi, leghe, posture e simili, con cui si cercasse, in qualunque modo, imporre prezzi arbitrariamente fìssati, senza osservare le norme prescritte dagli Statuti. E la pena ricadeva severamente non solo sugli autori di questi arbitri, che dovevano pagare l'ammenda di 100 lire, ma anche sull'Arte cui essi appartenevano, la quale era condannata in 500 lire, per non aver provveduto all' osservanza delle leggi, e sui Rettori e Consoli di essa, che erano condannati in 200 lire.
Di assai maggiore importanza fu un'altra legge deliberata il 2 gennaio 1291, la quale diceva chiaro di voler frenare con la forza la rapacità felina dei Grandi (volen-tes htpinas carnes salsamentis caninis involvi).2 Essa proibiva severamente di ricorrere a tribunali o magistrati, che non fossero quelli per legge costituiti, cioè i Priori, il Capitano, il Podestà e i giudici ordinari del Comune. Coloro che dal Papa, dall' Imperatore, dal re Carlo o dai loro Vicari avessero ottenuto esenzione di qualunque sorta, o arbitrio di ricorrere ad altri magistrati, e pretendessero di poterlo fare; coloro che, con questo medesimo intento, vantassero pretese di antichi diritti feudali, erano avvertiti di non valersene sotto minaccia di pene gravissime. La nuova legge discorreva per minuto le varie forme di tali pretese esenzioni, e determinava le pene. Ma quello che è più singolare, essa puniva non solamente coloro che vantavano questi diritti e li volevano esercitare, i notai che trascrivevano gli atti, e gli avvocati che ne sostenevano la validità; ma quando i veri autori fossero riusciti a sfuggire la pena, chiamava responsabili i loro parenti o anche lontani congiunti, i loro coloni e perfino i loro inquilini. Il popolo mi-
1 Vedi, in fine di questo capitolo, la nota B.
2 Vedi la nota C.
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