I primi due secoli della di Pasquale Villari
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CAP. SETTIMO — LA FAMIGLIA E LO STATOloro tribunali propri, e furono sempre rispettate, perché il magistrato, a cui ne era affidata la tutela, pronunziava, una sentenza, non legale, ma morale, che aveva però la sua. grande efficacia, come genuina espressione della pubblica opinione. La sua condanna non costringeva, è vero, colla forza, ma portava l'infamia, ed egli poteva da ultimo menar l'accusato dinanzi al popolo, giudice e legislatore supremo.
Più tardi però i costumi si corruppero, e non bastarono più a tutelare la pubblica fede e la morale, che furono costrette a cercare un asilo ed una sanzione nel diritto, cominciando cosi, a poco a poco, ad alterarne il primitivo carattere. La sostanza prevalse allora sulla forma, l'equità sull' antico testo di legge, la intenzione dei contraenti sulle parole pronunziate per errore: il diritto divenne più morale, a misura che i costumi furono più corrotti. Questa trasformazione, cominciata assai lentamente, fu poi accelerata dalle nuove condizioni della Repubblica, nella quale avvenne qualche cosa che si può paragonare a ciò che segui nella storia della scienza, verso il principio del secolo xvn. I vari Stati d'Europa, colle loro diverse leggi, avendo stretto nuove relazioni, si videro allora nella necessità di ritrovare alcune norme di diritto comune, e cosi sorse con Ugo Grozio, quella che si chiamò la scuola del Diritto Naturale. Non nella scienza, ma nella pratica del diritto, segui lo stesso a Roma. A misura che il dominio della. Repubblica si stendeva nell' Italia, aumentavano le sue relazioni coi popoli vicini, nelle cui leggi prevalevano i principi più filosofici e meno severi della giurisprudenza greca. Non era possibile imporre a tutti, senza alterarlo, il rigido diritto dei Patrizi romani. Si formò quindi e crebbe rapidamente un nuovo diritto, comune, naturale, più largo, che si chiamò delle genti, a differenza dell'altro, che fu detto civile. Ius gentium est quod naturalis ratio inter omnes homines constituit. Esso non veniva però dedotto da principi filosofici sull' umana natura, come nel secolo xvii il diritto naturale propriamente detto; nasceva, invece, per necessità pratica, dalle nuove relazioni dei Ro-
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