I primi due secoli della di Pasquale Villari
12 CAP. SETTIMO — LA FAMIGLIA E LO STATOeleva il suo diritto, salvo a farlo esercitare da un terzo. Il tutore costituiva la dote, che era della donna ; ma il resto del patrimonio di lei doveva restare intatto, per tornare poi agli agnati della famiglia. Essa non poteva testare, perché non doveva aver diritto di defraudare la famiglia. Venendo però sotto la manus del marito, la donna subiva una capitis ileminutio, entrava quasi loco filiae in un'altra famiglia, e allora suoi eredi legittimi essendo i nuovi parenti, la legge le consentiva di testare, perché cosi poteva, non ostante la nuova parentela, far tornare il patrimonio alla sua originaria famiglia.
Quando la donna era nella manus del marito, usciva dalla patria potestà e dalla tutela degli agnati. Pure la gelosia della sua propria famiglia era tale, che si cominciò ben presto a fare un matrimonio per semplice consenso, secondo il quale la donna veniva personalmente sotto l'autorità del marito, senza che questi avesse su di lei la manus, il che gli veniva a togliere la potestà sui beni di lei. In tal modo essa restava ad un tempo sotto la potestà del padre o degli agnati, e sotto quella del marito, dal che nascevano collisioni inevitabili, le quali accelerarono quella che doveva essere, col tempo, la più profonda alterazione della famiglia romana: la piena indipendenza della donna. Ma prima d' arrivare a ciò, i conflitti trovarono, per lungo tempo, iin freno ed un efficace rimedio in un potere mediatore, in una istituzione di somma importanza : il tribunale domestico. Regolato dai costumi e non dalla legge, questo consiglio di famiglia si componeva degli agnati, cognati, propinqui, e qualche volta vi pigliavano parte anche gli amici. Esso presiedeva agli sponsali, al primo vestir della toga virile ; proteggeva gli orfani ; assisteva il capo della famiglia nei giudizi e nelle condanne, temperandone l'autorità, Secondo la legge, il padre poteva agire anche senza il Consiglio; ma si esponeva alla infamia ed alla pubblica disapprovazione del Censore, che, occorrendo, l'accusava dinanzi al popolo. La donna nubile era sottoposta e protetta da questo Consiglio. Maritata con la manus, usciva
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Consiglio Censore Consiglio
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