I primi due secoli della di Pasquale Villari

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      sere donna, e non sono stabilite nell' interesse della famiglia, ma create a tutela della fragilità di lei. Ecco perché i nuovi giureconsulti s'ingannarono, nell' interpretare il significato dell'antica tutela sulla donna. La dote le è sempre più garantita, e diviene finalmente quasi una proprietà inseparabile da lei : non può alienarla, né diminuirla; ne resta padrona se vedova, se divorziata, se torna nella casa paterna. Il marito che scopre la moglie in adulterio, non può più giudicarla e punirla col consenso del tribunale domestico, nascondendo o soffocando la vergogna fra le pareti domestiche. Egli deve essere vendicato dallo Stato, e deve ricorrere al giudice anche per le pene minori. Il divorzio è divenuto un atto pubblico, assai frequente. La donna, insomma, non è più sotto la mano del marito, né sotto la patria podestà, né sotto la tutela degli agnati, ma è protetta dallo Stato. Quando la legge richiede ancora un tutore o procuratore, essa può scegliere un estraneo, che diviene il suo servo, piuttosto che il suo padrone, fino a che anche quest' ultima ombra di soggezione scomparisce. Padrona di sé, ella possiede, si arricchisce, fa testamento, si corrompe ; ma la sua dote, garantita e mantenuta intatta dalla legge, l'accompagna per tutta la vita,
      Nondimeno la donna ancora non ha diritti uguali ai maschi, nella successione. Alla morte del padre, è vero, le viene ab intestato una parte della eredità, uguale a quella dei fratelli; ma in tutti gli altri casi, le agliate più prossime vengono dopo gli agnati più lontani. La donna non può ora fare per altri alcun atto in giudizio, il che prima non le era vietato; non può testimoniare; non può impegnarsi pei debiti altrui. Il Senato-consulto Velleiano stabilisce, con norme determinate, e in parte rispettate fino ai nostri giorni, che la donna non può intercedere o sia obbligarsi per altri. Può alienare in favore altrui, può prendere obbligo diretto, contrarre un debito e trasmettere il danaro ad altri ; ma non può obbligarsi per un altro, né garantirlo. La sua fragilità, secondo la mente del legislatore, la lascia accorta abbastanza, per non farle con leggerezza assumere


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I primi due secoli della storia di Firenze
Volume Secondo
di Pasquale Villari
Sansoni Firenze
1894 pagine 269

   

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