I primi due secoli della di Pasquale Villari

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      NEI COMUNI ITALIANI 4 9
      periali 1' avessero intralciata.1 Il Breviario di Alarico {Lex romana Visigothoruni), e il cosi detto Papiano (Lex Romana Burgundionum), posteriori al 500, sono del pari compilazioni di diritto anti-giustinianeo, e si trovano diffusi in varie provincie dell' Impero. La famosa Lex Romana Uti-nensis, seu Curiensis, che sembra essere un rimpasto fatto col Breviario d'Alarico nel xx secolo, per uso degl' Italiani, nei paesi già dominati dai Longobardi, presenta i medesimi •caratteri. E vero, che tutti questi monumenti del dritto medioevale sono anteriori a Giustiniano, ad eccezione della Lex Romana Utinensis, e che secondo l'ipotesi del Savigny, il Breviario d'Alarico sarebbe stato in uso presso i Franchi, che soli lo avrebbero portato in Italia, dopo la cacciata dei Longobardi. Cosi stando le cose, noi troveremmo l'antico diritto in uso fra di noi solamente prima e dopo dei Longobardi; sotto la loro feroce oppressione, invece, non ne troveremmo nessuna traccia sicura. Ma è assai difficile supporre, che l'antico diritto consuetudinario si spegnesse quando ap]3unto la consuetudine poteva salvarlo, e che la legge romana pigliasse allora la forma pili letteraria giustinianea , per poi tornar di nuovo a forme più antiche. Una volta che il diritto giustinianeo fosse stato davvero accettato nella sua forma genuina, esso avrebbe dovuto, col progredire della cultura e sotto il dominio assai meno duro dei Franchi, già pili vicini al viver dei Latini, andare guadagnando terreno. Il fatto è che, in tutto il Medio Evo, s'incontrano forme anti-giustinianee, ove più ove meno alterate, anche nelle stesse leggi longobarde.2 E quanto al vedere i glossatori ricorrere alle Pandette ed a tutto il Corpus iuris, ciò prova solamente che, col risorgere dei Comuni e
      1 Qnesta è pure l'opinione del Gans, il quale nondimeno accettò le idee del Savigny intorno alla diffusione del diritto giustinianeo, il che giovava allo scopo che egli aveva di far derivare le nuove forme del diritto italiano dalle leggi longobarde.
      2 II Baudi di Vesme nelle sue note alle leggi longobarde, osserva qualche volta: Theodosiani iuris vestigia hic agnoscere mihi videtur. — Recentemente il Del Giudice ha provato che alcuni brani derivano dal diritto giustinianeo, altri dal Codice Teodosiano.


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I primi due secoli della storia di Firenze
Volume Secondo
di Pasquale Villari
Sansoni Firenze
1894 pagine 269

   

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