I primi due secoli della di Pasquale Villari

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      NEI COMUNI ITALIANI
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      morendo il marito, la moglie aveva diritto di far prelevare la meta, e il donativo. In tutto il resto, essa era sottoposta alla libera generosità del marito, il quale potò pili tardi lasciarle metà dell' usufrutto delle proprie sostanze, e più tardi ancora l'intero usufrutto.
      Se il matrimonio dei Longobardi è tanto diverso dal romano, neppure il mundio può, come abbiam visto, andare confuso con la tutela, a cui era, presso i Romani, sottoposta la donna. Avendo esso la sua origine nella incapacità a portare le armi, era temporaneo sull'uomo, e cessava colla sua incapacità; in sul principio cessava a 12 anni, più tardi cessò a 18. Sulla donna, invece, era perpetuo, perché essa era sempre incapace alle armi. Prima sotto il mundio del padre, passava poi col matrimonio sotto quello del marito, e colla morte del padre, se non aveva marito, cadeva sotto quello del figlio o degli agnati, i quali erano anche suoi eredi. In ultimo veniva protetta dalla Curtis Regia. Il carattere del mundio era però sempre lo stesso, cioè una protezione del debole. Infatti la donna, sotto il mundio del padre, del marito, del figlio," degli agnati o della Curtis Regia, era sotto una protezione che aveva sempre la medesima natura. Non potrebbe dirsi lo stesso della tutela romana, che aveva la sua origine nel concetto della famiglia. La tutela del padre romano sui figli durava tutta la sua vita, ma egli poteva disfarsene; il mundio che esercitava il padre longobardo durava finché durava la incapacità dei figli alle armi, e come logica conseguenza cessava con essa. Sebbene non possa dirsi che la emancipazione sia rimasta ignota ai Longobardi, essa può, secondo l'indole del loro diritto, ritenersi come un fatto eccezionale. Se la donna romana era sottoposta alla patria potestà, o alla manus del marito, o alla tutela degli agnati, queste erano tre protezioni assai diverse, appunto pel diverso carattere domestico di colui che le esercitava, e nulla avevano da fare col mundio. Il padre longobardo poteva vendere i figli, li rappresentava in giudizio, e ciò che essi acquistavano, era suo ; ma il consiglio di famiglia temperava la sua autorità, nel modo


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I primi due secoli della storia di Firenze
Volume Secondo
di Pasquale Villari
Sansoni Firenze
1894 pagine 269

   

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