I primi due secoli della di Pasquale Villari
NEI COMUNI ITALIANI 4 9
quarta parte dell'eredità; quando v' erano più figli, le figlie avevano solo la settima parte. Le maritate però non potevano pretendere a nessuna parte dell' eredità, dovendo contentarsi di ciò che avevano avuto nel giorno delle nozze, e più non dimandare. In mancanza di figli maschi, i pili prossimi eredi erano le figlie, che succedevano come maschi, fossero o no maritate. Un altro carattere proprio del diritto longobardo è quello di essere molto favorevole alle figlie ed alle sorelle del testatore, quando erano nella casa paterna o fraterna [in capillo). Il fratello viene escluso dalla figlia e dalla nipote, ed in questo caso si vede una singolare e strana preferenza data alla donna. Cosi pure troviamo, che le figlie e le sorelle non passate a marito, prendono porzioni uguali, quando trovansi le une e le altre nella casa paterna o fraterna.
Noi abbiamo notato, che gli Statuti dei Comuni italiani danno, al pari del diritto longobardo, una decisa preferenza agli agnati sili cognati, e che ciò dette origine a vive discussioni. Infatti si volle da molti vedere in questa preferenza un carattere assolutamente germanico, dal diritto longobardo passato negli Statuti. Ma noi abbiamo notato del pari che anche il diritto romano, in tutta la sua storia preferi gli agnati, e solo negli ultimi tempi perde questo carattere, che però, in parte almeno, esso riteneva àncora in Italia j quando vennero i barbari. E ci parrà sempre più necessario concludere, che questa preferenza data agli agnati non sia negli Statuti venuta dal diritto longobardo, se rifletteremo alle diversità che, anche in tale preferenza, corrono fra le leggi germaniche e le italiane; ed al fatto non meno notevole, che essa andò crescendo sempre più, nel tempo stesso che andavano negli Statuti aumentando l'azione e la importanza del diritto romano. In verità più si esamina da vicino, e più bisogna riconoscere che sono ragioni politiche, tutte proprie dei Comuni e della società italiana del Medio Evo, quelle che condussero ad un tale risultato. Ma anche in ciò 1' azione vicendevole dell' uno sull' altro diritto, rimane evidente. Possiamo infatti
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