I primi due secoli della di Pasquale Villari
NEI COMUNI ITALIANI
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le leggi romane, che spesso sono chiamate a venirle in aiuto, sebbene abbiano uno spirito assai diverso, spesso anzi sieno fra loro in opposizione. Certo è che il diritto romano fa vedere in Italia la sua persistente azione sul feudale. Il feudo non essendo, come è noto, una proprietà diretta e indipendente, ma una concessione condizionata e limitata, non può di sua natura essere sottoposto al principio ereditario. Il diritto dell' erede deve essere, invece, nuovamente riconosciuto nella sua persona, perché non deriva, come abbiamo già visto, da quello del testatore. E cosi continuò anche quando la consuetudine cominciò a renderlo ereditario. Il successore non rappresentava allora, secondo il diritto feudale, la persona da cui ereditava, ma in lui la prima concessione veniva da capo rinnovata. Inoltre tutta la famiglia ha diritto al feudo, quando è divenuto ereditario, e questo diritto non ha origine nella volontà del testatore, alla sua morte, ina esiste già lui vivente. V' è però bisogno di stabilire un ordine successorio, per determinare la preferenza, e quest' ordine si comincia a prendere in prestito dal diritto romano. Sebbene sia diverso dalla vera e propria successione, a poco a poco comincia a confondersi con essa, e finalmente altera e decompone il feudo. Così è che il diritto romano penetra nel feudale e lo modifica.
La discendenza femminile, per la natura stessa del feudo, è esclusa dall' eredità, e i discendenti maschi dei figli estinti, succedono insieme coi figli superstiti. Vi sono però dei feudi, per prima concessione, femminili, e questi naturalmente possono, in mancanza di maschi, ritornare alle femmine; ma una volta che maschi vi sono, hanno la preferenza. Gli ascendenti non possono succedere, perché la successione è regolata non dalla parentela, ma dalla prima concessione; e però il ritorno dovrebbe farsi non all' ascendente, ma a colui che primo concesse il feudo. I collaterali dell'ultimo possessore, che non siano discendenti del primo, non succedono; né i fratelli come tali possono succedere, se il padre non è stato possessore
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