I primi due secoli della di Pasquale Villari
NEI COMUNI ITALIANI
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aveva. Cosi si poneva in armonia il particolare col generale interesse, ed il potere frazionato, diviso in mille mani, riesciva pure a tutelare la libertà di tutti, in un tempo nel quale ancora non era sorto il vero concetto dello Stato e della generale uguaglianza. Ma è ben facile immaginare, quanto poco ordinate e determinate dovessero essere le legislazioni di repubbliche in questo modo divise e suddivise, nelle quali, ad ogni pie sospinto, si trovava un nuovo Statuto speciale, un nuovo tribunale; in tempi nei quali il potere giudiziario e politico erano per modo confusi, che chi aveva una parte dell' uno, possedeva di necessità una parte dell' altro.
Il carattere che domina in tutto il diritto civile degli Statuti sembra essere la gelosia dei vicini Comuni, la paura che la proprietà possa, coi matrimoni, uscire dalla città, dalla consorteria o dalla famiglia. Ed a ciò le leggi e le consuetudini provvidero in modo, che noi vediamo in una repubblica democratica come quella di Firenze, nella quale ogni vestigio d'aristocrazia fu distrutto, e i Ciompi salirono al governo, la proprietà immobile conservarsi unita per modo, che fino ad oggi si trovano famiglie, le quali possiedono i fondi stessi che i loro antenati possedevano fin dal secolo xiv. Il bisogno di tenere strettamente unite le famiglie, le associazioni e le consorterie, obbligando in solido i vari membri 'di esse, si manifesta con tanta forza, che queste ragioni politiche e sociali son quelle appunto che determinano 1' indirizzo del diritto civile, spesso ne impediscono il naturale svolgimento. E cosi, non ostante le debolezza dello Stato, noi ritroviamo anche qui la vecchia tradizione latina, che dà sempre un' eccessiva importanza alla politica, e quindi un'azione preponderante del pubblico sul privato diritto. Gli Statuti italiani perciò si spiegano e si comprendono solo con la storia dei Comuni, che a loro volta illustrano. E questa è un'altra ragione, per la quale i professori di Bologna, usati al carattere filosofico del diritto giustinianeo, e poco o punto
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