I primi due secoli della di Pasquale Villari

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      NEI COMUNI ITALIANI
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      Se cominciamo negli Statuti ad esaminare la patria podestà, vediamo subito l'incerto carattere che domina in questa legislazione. Dapprima troviamo il mundio longobardo ; ma a poco a poco esso si trasforma nella patria potestà romana, secondo il diritto giustinianeo, che finalmente predomina, non mai però in modo assoluto. E nelle varie disposizioni, anche su questo argomento sempre monche degli Statuti, ora troviamo imposta al figlio una soggezione maggiore che nel diritto romano, ora esso gode d'una grandissima indipendenza, e predomina invece il diritto longobardo. Il pili delle volte sono particolari ragioni di politica o di commercio, che portano questa poco logica mutabilità. Secondo gli Statuti romani, il figlio di famiglia si può presentare ai giudizi criminali, senza permesso del padre, che non sopporta alcuna condanna pei delitti del figlio, il quale può anche essere arbitrariamente punito dai suoi genitori. I bastardi dei Magnati sono in una condizione inferiore, civilmente e politicamente, ai figli legittimi, giacché non possono salire ad alcuna dignità popolare.1 Secondo gli Statuti di Pesaro, il figlio può disporre per testamento del peculio avventizio, lasciando il dovuto usufrutto al padre ; tutte le emancipazioni, per riuscir valide, debbono esser fatte dinanzi al Consiglio generale ; ma i figli che sposano senza il consenso del padre, possono essere diseredati.2 Il padre è obbligato ad assegnare la sua parte di eredità al figlio condannato in danaro, acciò possa pagare. Se esso percuote i figli o nipoti o le loro mogli, in nihilo puniatur, nisi prò enormi delieto? In Lucca il figlio di famiglia può a 1S anni obbligarsi per un prestito, se anche il padre non vi consente ; a 25 anni il prestito, fatto in suo proprio nome, è valido. Il padre poi ha facoltà di mandare in prigione il figlio, emancipato o sotto tutela, che abbia dissipato i propri beni, o viva senza rispetto al buon costume. Il magistrato è tenuto ad eseguire la volontà paterna, senza bisogno di
      1 Statuta Romce, Eomse 1519, II. § 110, 111: e III, 17.
      2 Statuta Pisa uri, noviter impressa, 1531. II, 79, 84, 106, 107.
      3 Ibidem, III, '24, 30.


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I primi due secoli della storia di Firenze
Volume Secondo
di Pasquale Villari
Sansoni Firenze
1894 pagine 269

   

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