I primi due secoli della di Pasquale Villari
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CAP. SETTIMO — LA FAMIGLIA E LO STATOalcuna prova.1 II figlio può cosi essere dal padre confinato in casa, legato, imprigionato a suo arbitrio, con obbligo solo di somministrare a lui gli alimenti. Lo stesso ha luogo ancora verso altri discendenti.
Se in tutta questa grande varietà di leggi, vogliamo trovare un qualche carattere più proprio e speciale degli Statuti, dobbiamo cercarlo nella unitas personal tra padre e figlio, che spesso è molto estesa. Ed anche ciò risulta dal concetto generale, che della famiglia hanno gli Statuti. Ad Urbino ed altrove il padre può essere punito per il figlio, il padrone pel servo.2 Quanto poi alla responsabilità commerciale, non solo tra padre e figlio, ma fra i parenti in genere, questa la troviamo a Genova, a Firenze, in molte delle città più commerciali. In Firenze il padre, l'avo, il proavo sono responsabili pel loro discendente, anche se figlio di famiglia, che si trovi nel commercio, come se lo avessero garentito. Non volendo a ciò sottostare, debbono farne pubblica e formale dichiarazione, ricusando ogni responsabilità.3 Cosi se il figlio di famiglia è agente o fattore in una compagnia o casa eli commercio, il padre è ritenuto responsabile, quando non abbia diffidato la società commerciale per mezzo di pubblico istrumento. E per la stessa ragione anche la emancipazione elei figlio deve essere pubblica e denunciata alla Società dei mercanti.4 Col matrimonio elella donna, però cessa sopra di lei la patria potestà, eel ella non può più, in nessun modo, essere chiamata a rispondere pel padre, sia che si tratti eli obblighi civili o di delitti, quando egli siasi sottratto alla pena con la fuga.
La donna è in Firenze sotto la continua protezione del mondualdo. Questo nome dura ancora nel secolo xviii, ma
1 « e ti ani nullis probationibus, quia volumus quod nuda patris asserito « plenum probationem faciat ». Vedi Stututa Civitatis Lucensis, 1539. II, G6, G7, G3.
2 Statata Civitatis Urbini, impressa risauri, l'il'J. VI, 30. Quod pater prò [dio, domi»us prò famulo teneatur in damma datis.
3 Statata Fiorentlle (ediz. eolla data di Friburgo) II, 110.
4 Ìbidem. Ibid.
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