I primi due secoli della di Pasquale Villari
NEI COMUNI ITALIANI
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pigliava, a morte del marito, la dote con la donazione e l'aumento; in caso diverso aveva solo la dote, e ciò che piaceva al marito di lasciarle. Se questi moriva, senza ancora aver ricevuto la dote, la moglie prendeva la donazione promessa, che non doveva però superare un ottavo dei beni del marito. Sui beni di esso v' era per la dote ipoteca privilegiata, e 1' avevano cosi la moglie come tutti coloro che, col marito o separatamente, si erano obbligati per la dote stessa. Né il consenso della moglie a far vendere o alienare i beni del marito, toglieva l'ipoteca sui beni venduti, sui quali v' era anche reversibilità ; ma ciò solamente a cominciare dal 138S.1 Questa data, che si legge nello Statuto fiorentino a stampa, che è del 1415, ci prova che il regime dotale e la separazione dei beni avevano col tempo fatto grande progresso, il che del resto è confermato anche dagli altri Statuti, nei quali l'avanzarsi del diritto romano è -costante.
La moglie non poteva defendere bona viri contro i creditori del marito in genere ; ma bensi contro quelli che si erano obbligati alla restituzione della dote, il che non indeboliva la garanzia che essa poteva avere sui beni di lui. Anche i beni dotali inestimati venivano difesi da lei contro qualunque creditore, e poteva, se il marito era caduto nella miseria, richieder sempre la restituzione della dote.2 I beni che acquistava o ereditava, lui vivente, le appartenevano; ma non poteva alienarli senza il consenso del marito, al quale spettava l'usufrutto. Ciò che, a morte di lui o della moglie, rimaneva ancora intatto di tali frutti, poteva essere richiesto da lei o dai figli. 3 E poteva la moglie obbligarsi col consenso del marito, nel qual caso esso era il suo legittimo mondualdo.4
1 Statuta Fiorentine, II, 61, 62, 63.
2 Ibidem, II, 64.
3 Ibidem, II, 65. Vedi pure gli Statuti del 1324, (II, 36 e 74) e del 1355 (II, 39) nell'Archivio di Stato.
* Statata Fiorentine, II, 111.
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