I primi due secoli della di Pasquale Villari
NEI COMUNI ITALIANI
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concede l'usufrutto della eredità paterna, in mancanza di figli maschi, e nel medesimo caso gli Statuti posteriori le negano un tal diritto, per sostituirvi gli alimenti.1 Lo Statuto del 1324,2 parlando di essi e di chi ha l'obbligo di concederli, dice: si fìlius, nepos vel pronepos facultatis abun-darent, in modo che possano commode subvenire, etc. ; lo stesso obbligo con le medesime condizioni impone lo Statuto del 1355. Invece quello a stampa, del 1415,3 è assai più esplicito: il padre, la madre, l'avo, proavo, ava, proava hanno diritto agli alimenti, e il Podestà è tenuto a fare eseguire la legge. La donna succede ab intestato alla madre o ad altri ascendenti femminili, se però non vi sono figli maschi. I fratelli uterini, come nati di linea femminile, non succedono fra loro, se vi sono parenti maschili del defunto, fino al quarto grado, i quali sono preferiti alla madre ed ai parenti femminili.4 Lo Statuto fiorentino poi dice, che la moglie è preferita al fisco, uxor mariti definirti praeferatur fisco, nelle quali parole si vede quanto poco conto si facesse de' diritti della donna, essendovi bisogno d'una espressa disposizione di legge, per impedire che il fìsco le togliesse i beni del marito. Anche i figli naturali erano preferiti al fìsco, il quale succedeva solo quando non v'erano parenti fino al quarto grado. Ai bastardi succedevano poi i loro parenti, come se i primi fossero legittimi.5 E bisogna aggiungere, che fuso fiorentino non permetteva di lasciare i figli naturali senza un qualche aiuto, e senza provvedere alla loro educazione, come si vede dai molti testamenti che ci restano. Soleva il padre cercar
1 Gli Statuti 4 (anno 1324), II, 70, e 9 (anno 1355) II, 73, nell'Archivio di Stato, dicono, infatti, che se non esistono figli, ma solo fratelli o loro figli, la donna avrà diritto all'usufrutto dei beni del padre avo o proavo « Tunc ipsa tnulier habeat usumfriictiim omnium honorum talis patris, avi, vel proavi defuncti». E questo è l'usufrutto che si muta più tardi in alimenti.
2 Archivio di Stato, Statuti, 4, lib. II, 50, e 9 lib. II, 51.
3 Statuta Florentiae, II, 32.
< Ibidem, II, 130.
3 Ìbidem, II, 126.
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