I primi due secoli della di Pasquale Villari
NEI COMUNI ITALIANI
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quali non seppero mai escogitare nulla di meglio. 1 La libertà e la forza delle associazioni, la straordinaria facilità con cui si saliva al governo del Comune, tutto contribuiva al trionfo della più larga democrazia. Ma un altro carattere generale dobbiamo pur notare in questo, come in quasi tutti gli Statuti italiani, ed è la mira costante a liberarsi dalla ingerenza dell'autorità ecclesiastica, la quale s'adopera, con una ostinazione incredibile, a mantenere intatti i suoi privilegi, o vuole aumentarli; ma li vede, invece, poco a poco ridotti quasi a nulla. Lo Statuto del 1415 dice : « nessuna persona, Università, Chiesa, luogo religioso o clericale, osi ricusare il fòro del Comune, sotto scusa di benefìcio o privilegio, e quando operi in contrario, si proceda all' arresto, fino a che non rinunzia a tale privilegio. 2 Nessuna scomunica o interdizione potrà impedire, né diminuire 1' azione dei magistrati, o 1' effetto delle loro sentenze.3 Ognuno può esercitare liberamente i suoi diritti su tutti i beni della Chiesa, che le vengano da laici ».1
1 La mezzeria, è beu vero, si estende in tutta la Toscana, nel Lncchese, in gran parte della Romagna. Ma i patti e la forma dei contratti più favorevoli al contadino, si trovano presso Firenze e nel Pistoiese. Esempi di contratti a mezzeria, più o meno informe, ne abbiamo già verso la fine del secolo xii. Il Rulimor ne pubblicò due del 1250 e 1251, nel territorio fiorentino (V. anche Capei negli Atti dei G-eorgofili, voi. NIV, pag. 228); altri poco posteriori ne ha trovati a Cortona il notaro L. Ticciati, che li pubblicò nel-VArch. Stor. It., serie V, tomo X, disp. 4, anno 1892. Si può tuttavia ritenere clie solo ai primi del sec. xiv la mezzeria vera e propria divenne il contratto generalmente in uso. Un contratto, stipulato l'anno 1331 nel contado senese, fu dal prof. C. Paoli comunicato al barone S. Sonnino, che lo pubblicò a Fireuze nel 1875, iu un suo lavoro Sitila Mezzeria in Toscana. Il marchese L. Ridolfi nel giornale L1 Agricoltura Italiana, anno XIX (1893), fase. 274-5, suppone, giustamente a nostro avviso, che la difficoltà di trovare antichi contratti di mezzerie nel territorio fiorentino, nasca dall' uso ivi prevalente, di ricorrere assai di rado al pubblico notaio, scambiandosi le parti il testo del contratto, scritto da ciascuna di esse.
2 Statuta Florentiae, II, 18.
3 Ibidem, lì. 21.
4 Ibidem, li, 23. Vedi, a questo proposito, Salvetti, Antiquitates florentinae.
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