I primi due secoli della di Pasquale Villari
GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA
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pecuniarie. I magistrati avevano facoltà di punire un popolano, che si mostrasse avverso alla Repubblica o ne violasse le leggi, col dichiararlo Grande, il che lo escludeva subito dal governo e lo sottoponeva alle stesse angherie. Ma quello che è più, quando uno dei magnati, commessa l'offesa, sfuggiva alla giustizia, doveva in sua vece pagar la pena il suo parente o consorto.1 — Cosa unica nella storia del mondo ! esclama, a questo proposito, il Giudici. E chi non vede, infatti, come questa, che è pure una legge fondamentale nella storia della Repubblica, sembra invece una vendetta ispirata solo dalle più cieche passioni di parte ? I dubbi perciò sorgono quasi ad ogni parola di essa. Come spiegare che Dante si trovava dei Priori, e con lui altri, che certo non erano artigiani, o solo di nome, se è vero che gli Ordinamenti escludevano tutti coloro che non esercitavano effettivamente una delle Arti ? Ma, lasciando da parte mille altri dubbi minori, egli è certo che il sentire che allora si condannava alla morte un innocente, solo perché parente o consorto d' un colpevole sfuggito alla giustizia, è cosa che non si può assolutamente capire. Potremmo intenderla appena in mezzo alla più oscura barbarie; resta un mistero ed una contraddizione nel secolo di Dante; confonde tutte le nostre idee intorno a quei tempi. Il riesaminare adunque un tale soggetto non può essere senza qualche utilità. Si tratta di determinare il vero carattere della rivoluzione seguita allora, e della legge che ne fu conseguenza ; di metterle in armonia coi tempi e colla storia di Firenze.
1 P. E. Giudici, Storia dei Comuni italiani, lib. VI, paragr. 53 e 54: Firenze, Le Monilier, 186G. — VaNNUCCI, I primi tempi della libertà fiorentina, cap. 4, pag. 1G8 e seg. : Firenze, Le Mounier, 1861. — Napier's, Fiorentine History, G00 k I, chap. 13, pag. 342: London, 1846. — T. A. Trollofe, A history of the Commonwealth of Florence, book. II, chap. 3, pag. 212: London, 18G5. Bisogna notare che il Trollope, non rimuovendo tutte le difficoltà, riusci pure a difendersi da varie inesattezze in questo punto, limitandosi a tradurre alcuni brani degli Ordinamenti stessi, senza però interpretarli in tutti quei punti nei quali presentavano maggiori difficoltà. — Il sig. Per-rens, venuto più tardi, dopo la pubblicazione di questo scritto, ne ha generalmente accolto le couclusioni, confermandole con nuove ricerche.
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