I primi due secoli della di Pasquale Villari
GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA
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se esso riusciva a sfuggire alla giustizia. È questa una legge clxe deve a noi sembrare molto strana; ma che pur trova la sua spiegazione in quello che abbiamo già detto sull'ordinamento che aveva allora la proprietà, sulla costituzione delle famiglie e delle consorterie. Il patrimonio domestico rimanendo, in massima parte, indiviso nella famiglia, l'imporre pena pecuniaria ad uno solo de'suoi membri, senza colpire gli altri, doveva riuscire di certo non solo assai difficile, ma anche pericoloso, e per questa ragione la legge tendeva sempre ad obbligarli tutti in solido. Un tal principio sembrava più logico ancora quando trattavasi di pene imposte ai Grandi, che vivevano strettamente uniti fra di loro nelle consorterie; che in comune trattavano i loro interessi, deliberavano le vendette, mostrando di volere in ogni cosa vivere ed essere insieme responsabili. Se la proprietà apparteneva a tutta la famiglia, ed era perciò sempre questa che pagava; se comune era anche la vendetta, e le più gravi offese erano fatte in nome e per volontà di tutti i parenti, non pareva che vi fosse nulla di strano nella legge che obbligava l'un consorto o parente a pagare per l'altro, cominciando dai più prossimi. E già da lungo tempo, per queste ragioni appunto, le leggi, dopo aver ordinato 1' elenco dei Grandi, li obbligavano a sodare, cioè a dare, ciascuno, malleveria non solo direttamente per sé, ma anche l'uno per l'altro parente, mediante la somma di lire due mila, che a questo fine si depositava. In tal modo, quando le pene pecuniarie, che generalmente non passavano mai tale somma, ricadevano sopra un Grande, v' era già il danaro da lui stesso depositato, o il parente in simil modo vincolato a pagare per lui, nel caso in cui questi fosse fuggito o avesse con qualche indebito artifizio saputo eludere la legge.1 Tali precisamente e non altri sono
1 Gli Ordinamenti (rub. XVIII ediz. Bonaini) rimandano infatti a questa legge, che è del 2 ottobre 1280 (Provvisioni, I, 27) e fece parte dello Statuto. Essi ne citano la rubrica ed il titolo. Una Consulta del 20 marzo 1280 (81), in Gherardi pag. 33, rimandava già ad un'altra legge simile e pili antica : De securitatibiìs prestandis a magnatibus, la quale venne poi riformata da quella dell' 'S6.
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