I primi due secoli della di Pasquale Villari
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CAPITOLO OTTAVOmaggiore unità al governo, maggior forza alle Arti; assicurare l'unione e la concordia del popolo; metter freno all'albagia dei Grandi. La riforma più propriamente politica si restringe a dare norme sicure per la elezione dei Priori, ai quali è aggiunto un nuovo e più autorevole magistrato, il Gonfaloniere di giustizia, che siede con essi.
I sei Priori in ufficio, invitati dal Capitano del popolo, radunavano per mezzo suo le Capitudini, ossia i Consoli delle 12 Arti maggiori, e i savi cittadini, che credevano richiedere, per deliberare con loro sul più opportuno e sicuro modo di scegliere i propri successori. I quali dovevano essere ascritti nella matricola di un'Arte ed esercitarla, questo essendo il modo più sicuro di provare, che non appartenevano a famiglie di Grandi, che era sempre il punto essenziale. Infatti chi fosse rimasto ancora dei Grandi, sebbene esercitasse l'Arte, non poteva entrare nella Signoria.1 Si poteva, con sottili ed anche sofistiche interpetrazioni, transigere sull'esercizio effettivo dell'Arte, non mai però siili' essere realmente fuori dell' aristocrazia.2 Lo stessodel G luglio 1205, con la quale furono portate diverse modificazioni ed attenuazioni agli Ordinamenti. .Sebbene fosse allora già nota, avendola molto prima esaminata lo stesso prof. Del Lungo nel suo Dino Compagni (I, 1078-80), pure il Salvemini lia saputo cavarne nuovo profìtto, cementandola con acume. Essa contiene tutte le modifìeazioni portate nel '95 agli Ordinamenti, e riproduce assai spesso anche i brani, ehe poi modifica, nella forma che fino allora avevano avuta. L'Hegel, esaminando i documenti pubblicati al suo tempo, fu primo a dimostrare con metodo sicuro, che la bozza del Bo-naini, salvo alcune poche rubriche, che secondo lui vi mancavano, ed alcune divergenze, pili che altro di sola forma, conteneva la sostanza vera dei primi Ordinamenti. Questo era già un notevole resultato. Su tali divergenze però e sulle rubriche mancanti, il Salvemini, valendosi del doc. 0 luglio '95, potè aggiungere nuove osservazioni che esamineremo.
1 La rubrica III della bozza dice : De prndentioribns, melioribus et lega-lioribits ai tificibiis civitatis Fiorentine, continue artem exercentibus, dummodo non sint miliies. E più oltre: Aliquis qui continue artem non exerceat, vel aliquis miles non possit nec debeat modo aliqno eligi, vel esse in dicto officio Frioratus. Arch. Stor. It., come sopra, a pag. 44 e 45. La rnb. XVIII, a pag. 66 dice chi sono quelli che dovevano sodare come i Grandi, sebbene esercitassero l'Arte : non obstante qnod ipsi vel aliquis eorum de dictis domibus et casatis ... sint artifices vel artem seti mercuntiam excrceant.
2 Vedi, a questo proposito un documento del 1287, che diamo in fine di questo Capitolo. Esso prova come l'esercizio effettivo dell'Arte si ri-
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