I primi due secoli della di Pasquale Villari
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CAPITOLO OTTAVOniere, ed aveva a propria disposizione 100 pavesi o scudi,, 25 balestre con quadrella, i quali servivano a meglio armare alcuni dei 1000 popolani scelti ogni anno, per essere agli ordini suoi, del Capitano e del Podestà, e provvedere cosi al buon ordine ed alla esecuzione delle nuove leggi.1 Non poteva esser parente dei Priori in ufficio. La creazione di questo nuovo magistrato viene di certo a provaro chiaramente, clie si sentiva già il bisogno di dare maggiore unità e capo al governo. La gelosia repubblicana però non permise allora d'andar oltre una semplice apparenza. E quindi il Gonfaloniere non fu che il più autorevole fra i Priori, mutabile al pari di essi; ma in certe occasioni poteva direttamente disporre de'popolani armati^ il che aumentava di certo la sua autorità.
Venendo ora a quella parte degli Ordinamenti, che aveva un carattere assai pili sociale che politico, noteremo-innanzi tutto, che da essi ha origine la definitiva costituzione delle Arti in Firenze, le quali ben presto formaronoesecuzione degli Ordinamenti, e che, perduto questo ufficio con la creazione dell' Esecutore nel 130G, cominciò allora ad essere più specialmente-capo della Signoria; ma è certo ancora, clic fra sette magistrati, sian pure legalmente uguali, colui che, fin dal principio, ebbe maggiori attribuzioni e più direttamente dispose della forza armata, diveniva di fatto, se non di diritto, il presidente e capo.
i Tìnbrica IV, G. e F. Notiamo che la bozza latina limita il divieto del Gonfaloniere ad nn anno solo, le altre compilazioni lo portano a due, come-era stabilito pei Priori e come poi si praticava. Noi abbiamo seguito la bozza latina, anche perché nella legge del 9 aprile 93, pubblicata dal Bonaini (Doc. A, a pag. 74) troviamo ordinato, che i Priori ed il Gonfaloniere abbiano tutti quanti i benefizi e privilegi medesimi, salvo etexcepto quod quae in Ordinamento iustitie, loqnente de elcctione Vexilliferi, continevitur circa devetum et tempiis deveti ipsiiis Vexilliferi, et circa alia omnia in ipso ordinamento de-scripta, in sua permaneant firmitate. Questo si trova ripetuto anche nella rubrica XXXI, G. ed F., il che ci obbliga a concludere, che il divieto pel Gonfaloniere fosse, in origine, diverso da quello pei Priori, e solo più tardi venisse pareggiato. Non si pensò poi, nelle compilazioni F. G., a correggere quello elio dice la rubrica XXXI, la quale suppone ancora che la prima diversità continui a durare. Le leggi fiorentine erano sempre fatte e rifatte a brani. — Ogni dubbio vien tolto adesso dal citato doc. G luglio 1295, che muta per il Gonfaloniere il divieto, portandolo da un anno a due. Il Salvemini ha nelle Provvisioni e Consulte trovato che di fatto-s'era già cominciato a praticar ciò nel dicembre del 1294.
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