I primi due secoli della di Pasquale Villari

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      GLI ORDINAMENTI DELLA GIUSTIZIA
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      o rinnovarono i propri statuti; ed essi ancora ne fissarono il numero normale, il quale d' allora in poi rimase sempre fermo a 21.1 La prima rubrica infatti ordinava che lo Arti facessero solenne giuramento di mantenere l'unione e la concordia del popolo. La seconda annullava e proibiva severamente tutte quante le compagnie, leghe, promesse, conve-gne, obbligazioni, e saramenti, ossia tutti gli accordi fra i popolani, non preveduti o permessi dalle leggi, contrari o estranei alla costituzione delle Arti stesse. Al procuratore ed agli stipulatori di simili accordi si minacciava perfino la pena del capo ; e l'Arte in cui 1' accordo avesse avuto luogo, doveva pagare mille lire; cinquecento dovevano pagarne i suoi Consoli ed il notaio che avesse compilato l'atto.2 Da tutto ciò si vede chiaro che non si trattava solo, come fu affermato e creduto, d' una legge di vendetta contro i nobili ; ma si voleva anche riordinare la Città ed il governo, costituendo fortemente le Arti, dando ad esse nuova importanza politica. L' abbassamento dei Grandi formava tuttavia uno degli scopi principali della legge. Vediamo dunque quali erano le disposizioni a ciò destinate.
      ViliPrima di tutto, era necessario, per punire i Grandi delle loro continue offese contro i popolani, obbligarli a sodare, cosa che molti di essi avevano saputo, in onta alle leggi, evitare. Le pene per la maggior parte dei delitti erano pecuniarie, e chi non aveva sodato, facilmente poteva trovar modo di sfuggirle con una o un' altra scusa : ciò si voleva con gli Ordinamenti impedire.3 Essi richia-
      1 Questo fu prima osservato dal D.r Lastig, come vedremo piti oltre.
      2 Rubrica I e II in B. F. G.
      3 Nelle rubriche lxiii-lxv che abbiamo visto aggiunte d'altra mano, nel 1297, al codice pubblicato dal Fineschi, e che rispondono in quello pubblicato dal Giudici, alle rubriche LXXXII-LXXXIV, si parla ancora delle frodi per non sodare o rendere nullo il sodamento. Quando un grande commetteva delitto e non pagava, si ricorreva secondo la legge al più prossimo parente, perché pagasse; ma spesso questi adduceva: «che cotale il quale


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I primi due secoli della storia di Firenze
Volume Secondo
di Pasquale Villari
Sansoni Firenze
1894 pagine 269

   

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