I primi due secoli della di Pasquale Villari

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      CAPITOLO OTTAVOmavano quindi in vigore le auticlie leggi, già troppo spesso violate. « Ancora, per iscliifare molti inganni, li quali per « alquanti più Grandi e nobili de la Cittade e del contado « di Firenze, sono commessi cotidianamente intorno a' sòdamenti, li quali per loro si fanno o debbonsi fare, per la « forma e secondo la forma del Costituto del Comune di « Firenze, posto sotto la rubrica: De le securtadi che si « debbono fare da' Grandi de la città di Firenze, e comincia quello capitolo: Acciò che la isfrenata spezialmente de' Grandi, etc. proveduto e ordinato è,1 etc. » Tutti i Grandi, adunque, i quali erano già notati nel sopradetto Costituto, e dei quali si fece allora nuova lista, dovevano dai 15 ai 70 anni, senza eccezione, sodare per lire duemila, somma a cui vediamo generalmente ammontare le più gravi pene pecuniarie, oltre la confìsca di cui soleva allora farsi uso ed abuso. Se qualcuno di essi era dell' Arte, ciò non bastava ad esentarlo dall' obbligo del sodare; ad ottenere un tale vantaggio era necessario, che a tutta la famiglia, per una qualche ragione, anche per sola tolleranza, fosse stato concesso, durante cinque anni almeno, di non sodare, o che 1' avessero dichiarata addirittura francata. In questi casi essa era ritenuta come davvero popolare, con tutti quanti i vantaggi che ne derivavano. Ai più poveri si poteva dai Signori alleviare il sodamento, ma questo era ciò che dava poi occasione a parzialità ed a frodi.2 I sodamenti, continuava la legge,
      « peccò e non sodò, overo meno idoneamente sodò, hae uno figliuolo o più «legittimi overo naturali, d'un anno overo di maggiore overo di minore « etade; e per la detta cagione i più prossimani, i quali fossono tenuti per « vertnde del detto Ordinamento, sieno richiesti, fuggono la pena la quale « si contiene nel detto Ordinamento ». Rubrica LXXXII, G. LXV, F.
      1 Eni). XVII, G. La legge qui citata è del 2 ottobre 1286 (Provvis., I, 27).
      2 Rubrica XVII, B. F. G. Nelle due compilazioni posteriori v'è in fine una giunta che manca nella B. Nel codice italiauo (G.) la giunta è senza data, in quello del Fincschi, invece, ha la data del 6 luglio, '95. Si cerca con essa di attenuare la legge, dichiarando che coloro i quali non si trovano nel Costituto notati fra i Grandi, ovvero hauno mutato nome, e vanno sotto altro casato, non sieno tenuti per Grandi. Questa giunta fu fatta nel tempo stesso in cui si ottenne di portare i testimoni da due a tre.


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I primi due secoli della storia di Firenze
Volume Secondo
di Pasquale Villari
Sansoni Firenze
1894 pagine 269

   

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