I primi due secoli della di Pasquale Villari

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      CAPITOLO OTTAVOprincipali: richiamare in vigore e rendere più severe le leggi, che li escludevano dagli uffici, e li obbligavano a sodare ed a pagare l'uno per 1' altro ; aggravare le pene contro di loro, « raddoppiando le pene comuni diversamente », dice il Villani.1 Vediamo ora quali erano queste pene cosi aggravate.
      Se un Grande, dicono gli Ordinamenti, uccide o fa uccidere un popolano, tanto il Grande come l'esecutore del delitto saranno dal Podestà condannati a morte ; i loro beni disfatti e confiscati.2 Se fuggono, saranno condannati in contumacia, oltre la confisca; il mallevadore pagherà, nonostante, la somma per cui ha sodato, con diritto di rivalersene poi sui beni confiscati e disfatti del contumace. Tutti gli altri Grandi i quali, senza essere direttamente autori del malefìcio, vi avevano preso parte, venivano condannati in lire duemila; non pagandole, si confiscavano loro i beni, e s'obbligavano i parenti o mallevadori a pagare. Quando si trattava invece d'una grave ferita, l'esecutore del delitto e colui che aveva istigato a commetterlo, venivano condannati in lire duemila. Ricusando di pagar la pena, era ad essi mozza la mano; sfuggendo alla giustizia, i loro beni venivano disfatti e confiscati, i mallevadori costretti a pagare, potendo al solito rivalersi sui beni confiscati. Scemando la gravità dell' offesa, scemava la pena. In ogni modo, i colpevoli avevano per cinque anni divieto da ogni pubblico ufficio. A provare il delitto, se si trattava di morte, bastavano il giuramento dell'offeso o del suo prossimo parente, e due testimoni di pubblica fama', non era cioè necessario che fossero testimoni oculari. Questa era la parte della legge che più offendeva i Grandi. In generale essi si curavano poco della minaccia di pene anche
      1 Vili, l.
      2 Assai spesso i Grandi eseguivano le loro vendette o violenze, per mezzo di loro amici o dipendenti, e però gli Ordinamenti parlano quasi sempre di più autori del maleficio, come imputati principali. La legge t'> luglio '05, come vedremo, attenuò anche questo punto, riconoscendo un solo capitano del maleficio; gli altri eran puniti solo come complici.


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I primi due secoli della storia di Firenze
Volume Secondo
di Pasquale Villari
Sansoni Firenze
1894 pagine 269

   

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