I primi due secoli della di Pasquale Villari

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      CAPITOLO OTTAVOfalse denunzie.1 Quando un popolano s'intrometteva nelle zuffe dei Grandi, e ne toccava, o quando si trattava di contese tra servitore e padrone, allora non avevano esecuzione gli Ordinamenti, ma tornava in vigore la legge comune. 2 Seguivano altre disposizioni circa le ingiuste occupazioni, clie i Grandi facevano dei beni dei popolani, gli ostacoli che ponevano alla riscossione delle loro rendite, e si determinavano le pene pecuniarie in 1000 o 500 lire, con le norme consuete.3 Al Grande condannato era vietato di fare accatto o colletta per trovare il danaro, giacché allora sarebbe stato piti facile far le vendette in comune, e poi sottoscriversi fra molti per pagare. E però il Grande che faceva l'accatto, veniva condannato in lire 500; quelli che andavano raccogliendo per lui il denaro, e quelli che lo davano, erano condannati in lire 100.4
      1 Rubrica XIII, F. G. Manca nella compilazione B, perché fu aggiuntanel '95.
      2 Rubriche VI, VII, F. e G. Ambedue mancano nella B, perché aggiunte nel '95. Dobbiamo qui notare che per diritto comune, nel linguaggio legale di quei tempi, solevasi intendere il diritto romano, quello degli Statuti ritenendosi quasi come un diritto eccezionale. Ma gli Ordinamenti, essendo essi stessi una legge eccezionale, rispetto agli Statuti, si riferiscono a questi, quando parlano di legge comune. Quando si trattava di due municipi, l'uno sottoposto all'altro, il sottoposto soleva (ad eccezione della parte politica) conservare il proprio Statuto; ma nei casi in cui questo era insudiciente, si ricorreva a quello della città dominante, come a diritto comune.
      3 Rubrica IX, F. G. e VI, B. 11 maleficio era in questo caso provato sempre da due testimoni, e qui tutte le compilazioni, anche la prima bozza, vanno fra loro d'accordo. Negli altri casi, la B (mb. V) dice semplicemente: per testes, il che vuol dire più di uno, cioè_dne o tre. Il 6 luglio '95, il per te-sies fu mutato in per tres testes, e cosi trovasi uella rub. VI, F e G.
      Notiamo che la compilazione italiana contiene in questa rubrica IX una giunta che manca non solo nella bozza, ma anche nella compilazione del Fineschi, il che dimostra sempre più come la italiana sia posteriore al testo latino, clic pure in generale traduce fedelmente. La giunta dice che la pena sarà pagata dall'offensore o dal suo più prossimo parente al Comune.
      La rubrica XI, F. G., che risponde alla XVI, B., parla delle ragioni acquistate dai Grandi sui beni immobili dei popolani, nel qual caso accenna ai consorti o parenti dei popolani. Ciò prova come fosse allora generale la consuetudine delle consorterie, e che grande relazione avessero cou le parentele.
      4 Rubrica, XVI, F. G. IX, B.


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I primi due secoli della storia di Firenze
Volume Secondo
di Pasquale Villari
Sansoni Firenze
1894 pagine 269

   

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