La storia della antica Liguria di Girolamo Serra
CAPO SECONDO 257
atto pubblico la legge o l'elezione; se no si mutava il partitoo lioenziavasi l'adunanza. Avremo nel decorso occasione di conoscere altre particolarità; ma resterà sempre oscuro come ne'casi dubbii si ragguagliasse il numero totale, e come in tanta moltitudine s'impedisse l'ingresso di una pubblica piazza a' forestieri, a' minori d'età, a'processati e agl'interdetti. Il singolare si è che gli annali di quante altre città avevano parlamento ci lasciano nelle stesso buio.
(960) L'elezioni de'consoli, le ascrizioni dei forestieri, i divieti di navigare a'jyjrti sospetti o ni-mici, le ambascerie, i salari degli ambasciadori, le convenzioni, le guerre, i nuovi armamenti di terra e di mare, le comuni gravezze si deliberavano dal parlamento. I consoli davano esecuzione a' suoi decreti. Erano inoltre come i primi capi delle nazioni condottieri di tutte le imprese, giudici di tutte le liti, di tutti i delitti, e facevano eseguir le sentenze. Un' autorità così vasta durava da principio quanto ogni compagnia (I), poi quanto l'unione generale per due o più anni; e si ridusse a un solo quando l'unione fu dichiarata perpetua. Il numero fu vario, ma le più voi*» te di quattro; cioè un consolo per ogni quartiere, a nne di alternare ogni anno la presidenza. Un freno solo avevano i consoli, sommo per uomini di religione. Giuravano di assumere e de-
.(!) Proximis vero kal. Febr. Compagnia 4 annorum et 4 consulum incoepta fuit.. . Espleti» praedictii 4 annis incoepta fuit alia compagnia similiter 4 ann. et 4 coniulam etc. in Caf-fari Annal.
Sema, T. I. 17
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Proximis Caf-fari Annal
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