La storia della antica Liguria di Girolamo Serra
418 LIBRO TERZOsoli del comune, e in questo mezzo soltanto eleggere annualmente un podestà. Circoscritto a tali termini il partito, secondo il costume delle pubbliche adunanze che facilmente adombrano e con eguale facilità si appagano, fu approvato a pieni voti nell'ottobre dell'anno 1190 (0. Le regole de'podestà erano queste:
Primieramente que'1 pubblici rappresentanti dovevano essere forestieri, ma di città libera ed amica; qualche rara volta dottori di legge, ma il più. cavalieri e uomini di spada, ben noti per chiarezza di sangue e maestria di guerra. Non potevano stare presenti ali1 elezione. L'atto del parlamento si faceva lor noto con pubblico messaggio mediante due deputati il più ecclesiastici, affinchè alcun secolare non preoccupasse l'animo loro. Avevan quattro dì per risolversi all'accettazione; dopo la quale dovevano nella propria città, o ali intorno formarsi una corte di domestici in arme e uniforme, di uno o due giurisperiti per assessori ne'giudizi lor riservati, di più cavalieri per comandare la guardia, mantenere il buon ordine e sbigottire i malviventi. Ma non potevano menar seco nè moglie, nè fratelli, nè figliuoli. Giuravano e davan cauzione di uscire d'ufizio al nuovo anno, stare a sindacato, e quello eseguito, accommiatarsi. Giudicavano i delitti di stato e di sangue; avevano inoltre una notabile giurisdizione sopra i litigi civili, quella probabilmente di ristorar i termini e cassar le sentenze de' consoli de' placiti manifestamente contrarie
(I) Caff., lib. III.
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