La storia della antica Liguria di Girolamo Serra
4 14 LIBRO QUINTOl'avere egregiamente curato i comodi altrui, nulla i suoi propri. A questo generoso procedere si contraponeva il donativo accettato da Damiano Cattaneo; e ciò oscurava tulti i suoi meriti, quantunque superiori in sostanza a quelli dell'ammiraglio. I provvisori della moneta a cui carico era interpellare i debitori camerali, lo ammonirono a rifondere nell'erario l'indebita partita, poiché un capitolo aggiunto all'antico statuto di Genova espressamente proibiva ad ogni uffiziale e reggitore di terre ricevere danaro nè dono. Può quanto il racconto di una battaglia dilettare e istruire la contesa giuridica che ne seguì. Aggiungeremo pertanto che Damiano da valente giureconsulto si difese, allegando non essere egli stato uficiale nè reggitore di terre, ma consiglier dell'armata e capitano della vanguardia; e quando bene a questi titoli si estendesse il divieto posto agli uficiali, non aver esso riscosso alcun salario, laddove nel corpo della legge proibitiva si ammoniva soltanto i salariati. In terzo luogo aver lavorato all' instro-mento di pace non come ufìziale ma come legale, non da pubblica ma da privata persona; inoltre non avere egli accettato il regalo, se non di consenso e approvazione dell' ammiraglio, al quale la Repubblica aveva conferito pieni poteri, mero e misto imperio soprale cose di Cipri. Finalmente non essere questo un aggravio sforzato, ma una liberalità spontanea,e se repetibile, sol essere dal donatore, non mai da un magistrato incompetente. Così il Cattaneo; ma Baldo di Perugia, oracolo della giurisprudenza, fu consultato e decise in contrario, perchè lo statuto era penale, e la
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