La storia della antica Liguria di Girolamo Serra
196 DISCORSO SECONDO ^sudditi nostri o non sudditi , saranno da noi processati e giusta le leggi puniti, quando commettano offese contro il comune e gli uomini genovesi, lor distrittuali e coloro che son tenuti giustamente in quel numero. Restano tuttavolta eccettuati i malfattori appartenenti a nazioni che hanno convenzioni speciali e giurate con noi, verso i quali si procederà secondo eh'è stabilito in dette lor convenzioni. Similmente i Genovesi dovranno inquirire, carcerare e punire secondo le leggi tutti gli scelerati e malfattori di Genova, che recheranno danni e molestie nelle terre a noi sottoposte.
Finalmente per ciò che appartiene a'paesi posti sul mar Nero e a noi non soggetti, i Genovesi potranno importarne e farne trasportare, estrarne e farne estrare le merci che vorranno, frumento, ogni specie di grasce, legname, pece, alume e che che sia, senza impedimento alcuno per parte del nostro Imperio, e senz'alcun dazio.
Fatto nel nostro sacro palagio delle Blacherne, scritto per mano del notaio di nostra corte Niccolò di Perina, nel mese di marzo ind. II, 6812 anni della creazione del mondo secondo il numero de'Romani, e secondo il numero de'Latini dall'incarnazione del signore i3o4 iQd. II.
A. 1352, a dì 6 di maggio.
Convenzione e pace fra l'imperadore Canta-cuzeno e la repubblica di Genova.
Nel nome del Signore amen. Giovanni a Cristo Dio fedele imperadore e autocrata de'Romani Cantacuzeno.
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