La storia della antica Liguria di Girolamo Serra
DISCORSO QUINTO 3IÌ
altri ufiziali avevano diritto d'intervenirvi. A lui -competeva tutta quella facoltà che avrebbero avuta i partecipi se tutti congregati insieme, fossero convenuti in una medesima sentenza.
Mutare leggi, fondar nuove scritte, servir la Repubblica del richiesto danaro, erano cose appartenenti al Gran Consiglio, ma non poteva deliberarne alcuna, se approvata e introdotta non * era da' protettori con tutte le voci, meno una , ^quando il richiedente era lo Stato, e con cinque sole quando erano altri.
Per essere di Consiglio bisognava, secondo il termine legale, avere partecipazione almeno di dieci luoghi, e per gli ufizii quaranta senz'alcuna obbligazione, o cento quantunque obbligati , in modo però che non importasse alienazione. Nel Gran Consiglio bastava l'età d'anni 18, negli ufizii quella di 25 per due soggetti in ciascheduno, e di 3o per gli altri. Tutti dovevano giurare di non avere e non prendere parte negli appalti delle gabelle. Le leggi stampate spiegano minutamente quanto dicemmo sin qui.
I privilegi di San Giorgio erano molti, e i principali in ristretto questi; che la suaeasa e il sommo suo magistrato avessero il titolo d'illustrissimi, gli altri ufizii di prestantissimi; che per niun mandato di giudice si potessero i suoi luoghi descrivere e trapassare dall' una all' altra testa o persona se non a cagione di dote, eredità o legato; e che i pagamenti eseguiti per mezzo dei suoi banchi o cartulari fossero validi e disobbligassero il debitore. Àggiugnevansi a questo una perpetua giurisdizione civile nelle contese di luo-
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Repubblica Gran Consiglio Stato Consiglio Gran Consiglio San Giorgio
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