Storia di Milano di Pietro Verri
CAPO QUINTO 1 5gnon era quella di far abbandonare le mogli ai sacerdoti} anzi quella sola fu impugnata. Del pagamento che facevasi per le ordinazioni, non ne venne nemmeno fatta difficoltà per abolirlo. 0 dunque questa legge contro la simonia è stata allora fatta dappoiché in pratica erasi abolita la tassa unicamente per avvalorare sempre più la ri-foi Tnaj e in tal caso non si sarebbe ommessa una dichiarazione uguale sul non meno importante articolo del celibato, per rinfiancarne la perpetua osservanza, se già si era ciò ottenuto: ovvero la legge contro la simonia vogliam dire che supponesse ancora quella vigente: ed allora dovremmo supporre; essersi disimpegnato senza strepito alcuno r oggetto intralciatissimo dei matrimonj, prima che si abolisse una tassa che poi non era difficile l'abolire, e che il concilio nessun pensiero si prendesse del pericolo, che l'opinione tanto ostinatamente sostenuta pochi anni prima, ritornasse a prendere partito- il che non mi pare verisimile. Il silenzio adunque di quel concilio sembra indicare una tolleranza per allora su quel punto di di sciplina. Anzi mi sembra di ravvisare in quel concilio una legge che tende indirettamente al celibato degli ecclesiastici; quella cioè con. cui si proibisce che nessuno ecclesiastico possa godere qualsivoglia beneficio, se prima non rinuncia a quanto possiede di suo patrimonio. Con tal legge s'allontanava l'ammogliato dal cercare beneficj, per non lasciare i figli nell'inopia. Ecco le parole del sinodo: Statuinius edam juxta Sanclorum Pa-trum instituta et primitiva^ Ecclesiae Jòrmam, nul-lum Clericorum Ecclesiarum beneficia possidere, nisi abrenuntiatis omnibus propriis ve Ut fieri ejus discipulus in cujus sorte videtur esse electus. Si quis autem foris esse maluerit, non ci clericatum
| |
Storia di Milano
Tomo Primo
di Pietro Verri
Società Tipogr. de' Classici Italiani 1824
pagine 585 |
|
Pagina (177/609)
|
Tnaj Statuinius Sanclorum Pa-trum Ecclesiae Jòrmam Clericorum Ecclesiarum
|