Storia di Roma di Ettore Pais
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CAP. IV. - DALLA CACCIATA DEI HE ETC.
cita in giudizio Roniilio. (') La punizione dei consoli è susseguita dalla legge Aternia-Tarpeia, così detta dal nome dei consoli di quell'anno. Viene per essa data facoltà a tutti i magistrati di irrogare multe entro i limiti fissati dalla legge stessa. (f) Siamo al periodo acuto della lotta fra patrici e plebei, perciò da ambe le parti, soprattutto per opera dello stesso Romilio testò multato, si riconosce la necessità di venire ad 1111 componimento. Patrici e plebei convennero di procedere alla formazione di 1111 nuovo codice e dopo ulteriori discrepanze sulle persone alle quali doveva essere affidato tale ufficio, Spurio Postumio Albo, A. Manlio e P. Sulpicio Camerino ricevettero l'ordine di recarsi in Grecia per trascrivere le leggi di Solone e studiare le leggi ed i costimi delle altre celebri città elleniche 454 a. C. (8) I commissari romani tornarono in patria nel
(') Dion. IIal. X, 36-50. Questo episodio manca a Livio. Ma da Gfllio. XA. Il, 11, 1, ricaviamo che questa storia minutamente raccontata da Dionisio si trovava nei " libri annales r (se questi fossero gli Annali Massimi ovvero quelli di Ennio v. oltre). In questi Siccio era detto tribuno sotto il consolato di Aternio, o di Tarpeio ed era chiamato l'Achille Romano. Dalla stessa fonte deriva la lunga descrizione della guerra e degli onori accordati a Siccio che si trova in Plinio, XH. VII, 101, cfr. XXII, 9. e che risponde interamente a quella di Dionisio. Il confronto giova a mostrare come a torto si soglia da taluni pensare che Dionisio inventi lui la maggior parte dei suoi molti e minuti particolari.
(*) Livio, III, 31, 5 ove si attenderebbe menzione della lex Tarpeia-Aternia non la fa. La menziona inveco Cic. d. r. p. II, 35, 60 e Dionisio, X, 50. La legge secondo costoro è approvata nei comizi centuriati.
(') Della parte clic in ciò ebbe Romilio parla solo Dionisio, X, 50 sq. Secondo Livio, III, 31, 7, i commissari romani hanno l'incarico di " inclitas leges Solonis describere ed aliarum Graeciae civitatium instituta, inores iuraque noscere „. Dionisio, X, 51; 54, dice che oltre alle leggi di Atene ebbero incarico di recar seco quelle delle città della Magna Grecia. Nel breve sunto che Cicerone, d. v, p. II, 36, 61, fa della storia di Roma non accenna all'ambasciata; ma altrove, de leg. II, 25, 64, la ricorda ed accetta l'opinione che le leggi delle XII tavole fossero in parte trascrizione di quelle di Solone. Fra i molti passi degli scrittori posteriori, i quali accennano più o meno concordemente alla derivazione delle leggi delle XII tavole da quelle di Solone meritano particolare rilievo quelli di Tacito, min. Ili, 27, secondo il quale i decemviri fecero tali leggi ¦ accitis quae tisquam egregia „ e di Gaio (Dig. X. 1, 13; XLVII, 22, 4), che dalle leggi di Solone crede derivate quelle delle dodici tavole rispetto ai collegi ed ai contini. Nei passi degli altri autori non si fa che ripetere più o meno vagamente e genericamente la derivazione delle leggi di Atene (e dalla
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Storia di Roma
Parte Prima
di Ettore Pais
Carlo Clausen 1898
pagine 629 |
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Pagina (469/656)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
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