Storia di Roma di Ettore Pais
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CAP. IV. - DALLA CACCIATA DEI HE ETC.
tante nella prima secessione), M. Duillio, eppoi altri cinque personaggi ignoti, ossia M. Tit.inio,.M. Pomponio, C. Apronio, Appio Villio e C. Oppio. (!) Subito dopo, per iniziativa del tribuno Marco Duillio, nei prati Flamini nel a concilium plebis „ si fa la proposta di restituire la magistratura consolare, limitata però dal diritto di provocazione al popolo. (5) Per mezzo di un interré vengono creati consoli M. Valerio e M. Orazio; e sotto il loro nome vengono promulgate le leggi fondamentali della libertà popolare. L'antica legge Valeria sulla provocazione venne riconfermata e rinvigorita con nuove garanzie. Con un'altra legge venne inoltre stabilito che i comizi tributi venissero elevati al grado di funzione organica di tutto lo stato e quindi avessero valore per tutti quanti i Quiriti. Venne daccapo sancito il carattere sacrosanto dei magistrati plebei, e fu decretato che colui il quale recasse nocumento ai tribuni, agli edili e ai giudici decemviri fosse dichiarato sacro a Giovo e che le sue sostanze fossero confiscate a prò di Cerere, di Libero e di Libera. (3) Finalmente il tribuno M. Duillio, che era stato autore del ripristinamento dei consoli, fece approvare un plebiscito, per effetto del quale venisse punito con la morte chi la-
(') Ciò. d. r.p. Il, 37, 63; prò Coni. I, fr. 24 sq. Liv. Ili, 48-54. Dionisio. XI, 40-44 è relativamente meno diffuso del solito. Il pontefice detto Furio da Livio. Ili, 54, 5, è chiamato Papirio da Asconio, in Cornelia)!. 77, p. 69 IC.
(') Questo particolare topografico si trova solo presso Livio, III, 54, 14: " ea omnia in pratis Flaminiis concilio plebis acta, quem nunc circiini Flami-nium appellant
(*) Le leggi Valerie Orazie, vengono con sufficiente ampiezza riferite da Livio, III, 55 il quale fra le altre cose aggiunge: * istitutum etiam ab isdem consulibns, ut senatus consulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferren tur, quae antea arbitrio consulum supprimebantnr vitiabanturque „. Il testo di Ciceroni-:, d. r. p. II, 63, in questo punto ci abbandona; meno male che per l'innanzi aveva avuto già occasione di accennare alle leggi della provocazione di M. Valerio e M. Orazio, ib. II, 31, 54. Dionisio, XI, 45, (divenuto ad un tratto e contro il suo costume stringato), non reputa necessario indicare tutte le leggi allora sancite où dio«iai ypx^E'.v) ed è conciso ove ameremmo avere in lui il solito ciarliero narratore. Accenna tuttavia alla legge sui comizi tributi. Zonara, VII, 19 init., parla dell'osservanza degli auspici, che in codesta occasione, apparentemente a titolo di onore ma nel fatto per porre impacci, dai patrici viene imposta ai tribuni.
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Storia di Roma
Parte Prima
di Ettore Pais
Carlo Clausen 1898
pagine 629 |
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Pagina (475/656)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
Duillio Tit Apronio Appio Villio Oppio Marco Duillio Flamini Valerio Orazio Valeria Quiriti Giovo Cerere Libero Libera Duillio Coni Furio Livio Papirio Asconio Cornelia Livio Flaminiis Flami-nium Valerie Orazie Livio Cereris Ciceroni- Valerio Orazio Liv Ili Dionisio Ili Dionisio Zonara
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