Storia di Roma di Ettore Pais

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      CAP. IV. - DALLA CACCIATA DEI HE ETC.
      tante nella prima secessione), M. Duillio, eppoi altri cinque personaggi ignoti, ossia M. Tit.inio,.M. Pomponio, C. Apronio, Appio Villio e C. Oppio. (!) Subito dopo, per iniziativa del tribuno Marco Duillio, nei prati Flamini nel a concilium plebis „ si fa la proposta di restituire la magistratura consolare, limitata però dal diritto di provocazione al popolo. (5) Per mezzo di un interré vengono creati consoli M. Valerio e M. Orazio; e sotto il loro nome vengono promulgate le leggi fondamentali della libertà popolare. L'antica legge Valeria sulla provocazione venne riconfermata e rinvigorita con nuove garanzie. Con un'altra legge venne inoltre stabilito che i comizi tributi venissero elevati al grado di funzione organica di tutto lo stato e quindi avessero valore per tutti quanti i Quiriti. Venne daccapo sancito il carattere sacrosanto dei magistrati plebei, e fu decretato che colui il quale recasse nocumento ai tribuni, agli edili e ai giudici decemviri fosse dichiarato sacro a Giovo e che le sue sostanze fossero confiscate a prò di Cerere, di Libero e di Libera. (3) Finalmente il tribuno M. Duillio, che era stato autore del ripristinamento dei consoli, fece approvare un plebiscito, per effetto del quale venisse punito con la morte chi la-
      (') Ciò. d. r.p. Il, 37, 63; prò Coni. I, fr. 24 sq. Liv. Ili, 48-54. Dionisio. XI, 40-44 è relativamente meno diffuso del solito. Il pontefice detto Furio da Livio. Ili, 54, 5, è chiamato Papirio da Asconio, in Cornelia)!. 77, p. 69 IC.
      (') Questo particolare topografico si trova solo presso Livio, III, 54, 14: " ea omnia in pratis Flaminiis concilio plebis acta, quem nunc circiini Flami-nium appellant
      (*) Le leggi Valerie Orazie, vengono con sufficiente ampiezza riferite da Livio, III, 55 il quale fra le altre cose aggiunge: * istitutum etiam ab isdem consulibns, ut senatus consulta in aedem Cereris ad aediles plebis deferren tur, quae antea arbitrio consulum supprimebantnr vitiabanturque „. Il testo di Ciceroni-:, d. r. p. II, 63, in questo punto ci abbandona; meno male che per l'innanzi aveva avuto già occasione di accennare alle leggi della provocazione di M. Valerio e M. Orazio, ib. II, 31, 54. Dionisio, XI, 45, (divenuto ad un tratto e contro il suo costume stringato), non reputa necessario indicare tutte le leggi allora sancite où dio«iai ypx^E'.v) ed è conciso ove ameremmo avere in lui il solito ciarliero narratore. Accenna tuttavia alla legge sui comizi tributi. Zonara, VII, 19 init., parla dell'osservanza degli auspici, che in codesta occasione, apparentemente a titolo di onore ma nel fatto per porre impacci, dai patrici viene imposta ai tribuni.


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Storia di Roma
Parte Prima
di Ettore Pais
Carlo Clausen
1898 pagine 629

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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