Storia di Roma di Ettore Pais
59-1
cai'. iv. - dalla cacciata dei re etc.
indizio di età molto reccntc, il fatto che vi si parla del testamento, ossia di un istituto che in altri stati d'indole arcaica e conservatrice, come Sparta, non compare prima del secolo IV. (') l'n termine di questo genere, anziché il secolo V, dovrebbe infatti presupponi per Roma, dove la proprietà collettiva delle genti si mantenne, secondo che tutto fa pensare, al di là di quel V secolo, in cui si compiè la conquista sabina ed in cui siamo appena ai primi barlumi della storia della gente romana. (*) Osserviamo ad ogni modo che nelle XII tavole si riconosce valore legale al matrimonio contratto senza " confarreatio „ e senza K coemptio, „ e si ricorda quel * trinoctium „ che concedeva alla donna di rimanere nella potestà paterna, e la salvaguardava dal cadere " in rnanu „ del marito. (3) Questa forma di matrimonio non risponde certo agli istitutirispetto alle XII tavole avvenne: " ubi contenuti antiquitas coepit, eadein illa, quae illis legibus cavebantur, in alia latoruui nomina transierunt Tuttavia la menzione di Fabricio morto dopo il 275 a. C. tende a rovesciare questo ragionamento, e quanto Ciceroni: /. e., dice che Fabricio ed altri furono per questo lato " virtutis causa soluti legibus „ non soddisfa interamente.
(') V. l'egregio libro di P. Guiraud, la propriété foncière en Grece (Paris, 1893), p. 57; 107 sg.
(*) Sull'antichissima proprietà gentilicia dei Romani v. Mommsen, roem. Staatsrecht, III, p. 24 sgg. La tradizione, ove parla dei due ingerì a testa assegnati ai clienti della tribù Claudia all'a. 505 anticipa il posteriore " heredium, . che è anche menzionato dalle XII tavole, JPlin. NII. XIX, 50, allo stesso modo che la tradizione attribuisce già a Romolo tale divisione dei " bina iugera „ od
• heredium , v. Plin. ih. XVIli, 7.
La tradizione pare invece colpire nel segno o per meglio dire, riferire un tratto antico allorché dichiara che gli iugeri di terra accordati a Atto Clauso ed ai suoi cinque mila clienti costituirono la tribù Claudia, Liv. II, 1G; Dion. Hal. V, 40, e con ciò riconosce implicitamente il carattere collettivo della proprietà più vetusta. Dal fatto che i testamenti si dichiaravano due volte all'anno nei " coniitia calata. , e che il soldato, in modo che l'udissero i compagni vicini pronunciava ad alta voce le sue volontà testamentarie, non si ricava nessun termine cronologico rispetto al tempo in cui l'unità primitiva della proprietà collettiva venne ad essere intaccata dalla facoltà di disporre di beni personali, ma si induce piuttosto la tarda e relativamente rara applicazione dell'istituto.
(') Leg. XII tab. apd Gai. I, HI « fr. VI, 4 Br. " lege XII tab. cautuin est, ut si qua nollet eo modo (i. e. usti) in nianum mariti convenire, ea quo-tannis trinoctio abesset atque eo modo (usum) cniusque anni interrumperet r.
| |
Storia di Roma
Parte Prima
di Ettore Pais
Carlo Clausen 1898
pagine 629 |
|
Pagina (597/656)
|
da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
Sparta Roma Osserviamo Fabricio Ciceroni Fabricio Guiraud Grece Paris Romani Claudia JPlin Romolo VIli Atto Clauso Claudia Liv Dion Leg Gai Mommsen Hal
|