Storia di Roma di Ettore Pais

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      caI'. iv. - dalla cacciata dei re etc.
      i pochi frammenti pervenuti dell'una e delle altre; ma accanto a tali contatti v'erano notevoli divergenze. (') La legislazione delle XII tavole, cercheremo dimostrarlo a suo luogo, ha un fondamento nazionale, ed è ilitt altro che la copia materiale di quella di uno stato greco qualsiasi; ma nell'età tarda in cui venne formulata, accanto alla impronta rispondente alla natura del popolo che l'aveva creata, attestava i posteriori innesti della civiltà ellenica, i cui contatti con le coste dell'Italia centrale, sebbene venissero interrotti dalla sim-inachia tirrona-punica del secolo VI e V, diventarono di nuovo intensi nelle età successive. Ed è noto come tale civiltà greca abbia modificato profondamente non soltanto le genti latine, ma anche le etnische, le osche, e le sannitiche. (J)
      È affatto naturale che la legislazione vigente nelle città ita-liote e siceliote, che era attribuita a Caronda, insieme a quella
      (') Gli scarsi frammenti che noi possediamo della antica legislazione solo-Mica non permettono confronti molto estesi; tuttavia le esplicite indicazioni degli antichi su questo proposito intorno alle leggi circa i funerali, i confini, i sodalici Cic. de leg. II, 23, 59; 25, 64; Gai. I. IV (/%. X, 1, 13, XLVII, 22, 4); cfr. Plut. Sol. 21; 23, tolgono ragioni di dubbio, cfr. anche la legge sulle " venditae res es traditae „; Iust. itisi. II, 1, 41, e la legge analoga greca. Tiieopiir. apd Stob. fior. .XLIV, 22: xopia Sè ^ w/tq xxl >j rcpaocg xxX., confrontata dal-I'Hoffmann, Deitraege zur Geschichte d. griech. u. roem. Reclils, I (Wieu, 1870). Così notammo sopra la legge marsigliese dell'emancipazione, Val. Max. JI, 0, 7. Naturalmente è diversa la questione se codeste leggi furono importate direttamente dall'Attica per mezzo delle città greche dell'Italia meridionale, come fra gli altri pensano il Voigt, op. cit. 1, p. 15; il Boescii, de XII tabulat imi lege u Graeeis petit a (Gottingae, 1893), p. 70 sgg. K chiaro d'altra parte elio molte leggi divennero ben presto comuni ai vari stati greci; così ad es. quella che limitava le spese dei funerali la troviamo a Siracusa (al tempo di Gelone ed anche prima) Dion. XI, 3S, ed a Marsiglia Val. Max. II, 6, 7. Così itifine nella posteriore e riformata legislazione di Caronda si tenne conto di quella solonica :iepi ttòv è;u%XVjpa>v, Diod. XII, 18.
      Accanto ad analogie od a veri imprestiti abbiamo deferenze già notate dagli antichi ad es. sulla legge del furto, Gell. XA. XI, 1S, 5 sqq., e rispetto al parricidio Cic. prò Roseio Atti. 25, 70; cfr. Ouos. V, 16, 24. Su tutte le questioni, intorno alla genesi ed alla natura delle XII tavole, discorrerò nel volume che terrà dietro ai seguente, in cui tenterò una ricostruzione della più antica storia romana.
      (•') Intorno all'efficacia della civiltà intellettuale e materiale dei Greci sulle varie stirpi italiche dirò nel voi. II (rispettivamente V) di quest'opera.


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Storia di Roma
Parte Prima
di Ettore Pais
Carlo Clausen
1898 pagine 629

   

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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche




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