Storia di Roma di Ettore Pais
critica delle leggi licinie sestie.
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Camillo supera i Volsci e gli Etruschi e compie infine le medesime imprese. Allo stesso modo i due processi che tengono dietro alla prima ed alla quarta dittatura stanno tra loro nella identica relazione in cui si trovano le due rogazioni dei tribuni Sicini relative all'emigrare a Veio.
Il processo della rivoluzione fu certo assai diverso da quello che la tradizione presenta; tuttavia per quanto le falsificazioni dei Licinì siano evidenti anche rispetto alla legge che ai plebei accordava il consolato, esse in tal caso sono assai minori di quelle relative alle altre leggi che andavano pure sotto il nome loro e dei Sextì. (!) La legge Licinia Sestia sul consolato accordato ai plebei, la decennale sedizione, l'anarchia di cinque anni sono il risultato di una tarda elaborazione di racconti che paiono contenere dopo tutto qualche elemento storico. Mediante un falso pramma-tismo si volle dare data fissa ad una riforma ottenuta invece a sbalzi; il inerito della riforma si volle attribuire a determinate genti, allo stesso modo con cui si procedette nel racconto della decennale sedizione sorta per effetto della rogazione Terentilia ed in quello relativo al decemvirato. Nella narrazione delle leggi Licinie-Sestie rispetto ai sacerdoti ed ai cinquecento iugeri di terra, tutto è invece falso e si appoggia su condizioni storiche di età assai posteriore. La legge sui cinquecento iugeri è in completa opposizione con quanto sappiamo intorno alla reale estensione del territorio soggetto a Roma nel secolo IV, e presuppone i tempi non anteriori a M. Curio ed a Pirro, in cui quasi tutta l'Italia venne in potere dei Romani. La legge dei cinquecento iugeri non potè anzi essere anteriore all'approvazione della legge agraria di C. Flaminio (232 a. C.) ed appartiene in fondo all'età del vecchio Catone (nato il 234). (2)
(1) Intorno alle falsificazioni dei Sextì, o Sesti, che vengono tra loro differenziati nei fasti rispetto alla storia del decemvirato v. s. I, parte I, p. 570, n. 3.
(2) Cat. apd Gell. NA. VI, 37; cfr. Liv. XXXIV, 4, 8; Plut. Tib. Gracch. 8 ; App. b. c. I, 7. Sulle leggi agrarie di. C. Flaminio (a. 232 a. C.) v. Polyb. II, 21 ; cfr. Cic. acad. prior. II, 13; de invent. II, 52; de sen. 4, 11; Brut. 14, 57; de leg. Ili, 19, 20. Sull'età della legge Licinia relativa ai cinquecento iugeri accetto in massima le osservazioni del Niese, m. c.; credo anzi di corroborarle.
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Storia di Roma
Parte Seconda
di Ettore Pais
Carlo Clausen Torino 1899
pagine 746 |
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Pagina (188/795)
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da: Storia d'Italia dai tempi più antichi alla fine delle guerre puniche
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